Linee guida per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a seguito di Evento Sismico

Linee guida per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a seguito di Evento Sismico

Linee guida per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a seguito di Evento SismicoQuesto opuscolo è rivolto ai lavoratori impiegati nei settori produttivi a livello industriale, artigianale ed agricolo, in caso di accadimento Evento Sismico. In particolare vuole essere un pratico strumento informativo sui rischi per la sicurezza e la salute, e sulle prescrizioni che vanno applicate da parte dell'Organizzazione Aziendale (DL, RSPP, MC) ed Enti di Vigilanza sulla prevenzione e salute (Dipartimento ASUR – Area Vasta n. 1, Zona territoriale n. 1, 2 e 3) che si possono incontrare nelle diverse situazioni di lavoro a seguito di Terremoto.

Su proposta della CGIL CdLT di Pesaro Urbino, si è deciso di attivare un “attività  di informazione e formazione degli RLS/RLST, RSU e Lavoratori rendendoli edotti delle Prescrizioni in materia di prevenzione e protezione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro in caso di evento sismico, nel rispetto degli artt. 18, 43 e 44 (compiti del Datore di lavoro), art. 25 e 41 (obblighi MC e Sorveglianza Sanitaria) ed art. 36 (Informazione – Formazione e Addestramento) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,.

In geofisica i terremoti (dal latino terrae motus, cioè “movimento della terra”), detti anche sismi o scosse telluriche (dal latino Tellus, dea romana della Terra), sono vibrazioni o oscillazioni improvvise, rapide e più o meno potenti, della crosta terrestre, provocate dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo.

Tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica che agiscono costantemente all'interno della crosta terrestre provocando la liberazione di energia in un punto interno della Terra detto ipocentro; a partire dalla frattura creatasi una serie di onde elastiche, dette “onde sismiche”, si propagano in tutte le direzioni dall'ipocentro, dando vita al fenomeno osservato in superficie; il luogo della superficie terrestre posto sulla verticale dell'ipocentro si chiama epicentro ed è generalmente quello più interessato dal fenomeno.
La branca della geofisica che studia questi fenomeni è la sismologia.

Il terremoto è una situazione di emergenza. E la legge prevede a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di qualunque azienda obblighi specifici per la gestione di qualunque forma di emergenza, compreso i terremoti.

Visto che evidentemente c'è molta disinformazione e tale proposito (e l' informazione secondo obbligo di legge la dovrebbero garantire datori di lavoro e dirigenti), si vuole ricordare ai lavoratori e ai cittadini quanto segue.

L' articolo 18 del D.Lgs.81/08 impone come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:
− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
− adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
− astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività  in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
− adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato: tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività , alle dimensioni dell'azienda o dell'unità  produttiva, e al numero delle persone presenti.

L' articolo 43 del Decreto prevede poi come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:

− organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
− fare sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze siano formati, in numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità  produttiva;
− informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
− programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività , o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
− adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità  di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
− astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività  in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Infine l' articolo 44 del Decreto definisce chiaramente i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato:

− il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
− il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità  di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

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