Indennità di tirocinio nell’ambito della Garanzia Giovani
L'Inps, con il messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, fornisce le istruzioni operative circa l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta “Garanzia Giovani“.
Ambito di applicazione e iter di stipula della Convezione
Si fa seguito al messaggio di questo Istituto n. 6789 del 3 settembre u.s., con il quale è stata trasmessa la determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 insieme all'annesso schema di convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio in oggetto, al fine di fornire le necessarie istruzioni operative e applicative in materia.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che hanno manifestato, al momento, la volontà di avvalersi del servizio di pagamento dell'indennità di tirocinio le seguenti 19 Regioni:
Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D'Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise.
Il predetto Ministero ha anche comunicato l'iter da seguire ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni in argomento, e precisamente:
1. le Regioni compilano la parte di competenza e inviano la convenzione al Ministero del lavoro e politiche sociali, Direzione Generale Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e la Formazione, a mezzo posta elettronica (DGPOFDIVIII@lavoro.gov.it) per una verifica e definizione del testo;
2. Il Ministero, verificato il testo, lo rinvia alla Regione e alla Direzione Regionale dell'INPS, delegata alla sottoscrizione della Convenzione dalla delibera commissariale sopra
richiamata, per l'apposizione della firma digitale di entrambi i predetti rappresentanti. Il predetto Ministero ha precisato che la firma digitale del Direttore regionale dell'INPS sia apposta successivamente a quella del rappresentante della Regione e non appena sottoscritta, la convenzione sia rimandata alla Regione, che provvederà a trasmetterla al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
3. Il Ministero, acquisita la Convenzione firmata dalle predette 2 parti, procederà a sottoscriverla.
La Convenzione si intenderà perfezionata, pertanto, dalla data in cui sarà apposta la firma del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dopo tale ultima sottoscrizione, la Convenzione sarà trasmessa alla Regione, alla Direzione Regionale dell'INPS ed alla Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che comunicherà alla DC SIT lo sblocco delle procedure informatiche di gestione.
Si ricorda, al riguardo, che la Convenzione dovrà contenere ogni riferimento richiamato nelle linee tratteggiate del predetto schema di convenzione e in particolare il riferimento al budget assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione per l'attuazione del Piano di Garanzia Giovani, all'importo complessivo destinato dalla Regione per la cd. “misura 5” del predetto Piano e all'importo specifico destinato all'indennità di tirocinio.
Ciò premesso, di seguito si illustra, a grandi linee, il contenuto normativo della Convenzione,nonché il flusso di processo e gli aspetti procedurali che ne derivano.