Rischio elettrico

Il rischio elettrico

rischio elettrico

Il rischio elettrico è per definizione la fonte di un possibile infortunio o danno per la salute in presenza di energia elettrica di un impianto elettrico.

L'infortunio elettrico ovvero la lesione personale o addirittura la morte può essere causato:
da shock elettrico (o folgorazione), da un'ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio od esplosione originati dalla energia elettrica a seguito di una qualsiasi operazione di esercizio su un impianto elettrico.

Nel caso di shock elettrico stiamo parlando di un contatto del corpo umano con elementi in tensione che, provocano il conseguente attraversamento del corpo di una parte della corrente elettrica.

Il contatto può avvenire in modo diretto o indiretto.

Negli ambienti di vita il rischio di elettrocuzione se, si vuole, è in realtà  più alto a differenza degli ambienti di lavoro dove, il personale che orbita in azienda secondo la legislazione vigente (Dlgs.81/2008) è formato, informato ed eventualmente addestrato.

Un moderno ambiente di lavoro o di vita completamente privo di energia elettrica è difficilmente immaginabile, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico.

L'estrema versatilità  di tale forma di energia e la relativa facilità  con la quale può essere distribuita agli apparecchi utilizzatori l'hanno resa praticamente insostituibile, tanto nei settori produttivi quanto in ambito civile.

All'impiego o alla semplice presenza di energia elettrica è associato un rischio per la sicurezza delle persone, comunemente chiamato rischio elettrico, avente alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente temibile.

La prima di queste consiste proprio nella diffusione dell'energia elettrica, tanto capillare che è difficile pensare ad ambienti completamente esenti da tale rischio.
Vi è poi il fatto che l'elettricità  è generalmente invisibile (tranne casi particolari, come nello sviluppo di archi elettrici) e può essere causa di incidenti e infortuni anche a distanza dall'impianto o dall'apparecchio predisposti per utilizzarla.

Le conseguenze di un infortunio di origine elettrica, purtroppo, possono essere mortali.

Per oltre cinquanta anni, la legislazione sulla sicurezza del lavoro basata sul DPR 547/55 ha fornito indicazioni tecniche e prescrizioni puntuali, entrando nel merito delle caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche.

Tale approccio era rigido e, pur garantendo la sicurezza elettrica nella maggior parte dei casi pratici, in alcune situazioni imponeva misure tecniche inutilmente vincolanti, mentre in alcune altre risultava comunque carente, non consentendo di adeguare le misure tecniche all'evoluzione delle conoscenze e della tecnologia. Peraltro, mentre il DPR 547/55 era in vigore, leggi specifiche sulla produzione del materiale elettrico ed elettronico, sulla sicurezza degli impianti e sulla libera circolazione dei prodotti nella Comunità  Europea introducevano espressamente l'obbligo di realizzare componenti, apparecchi e impianti a regola d'arte, e attribuivano alle norme tecniche la presunzione di conformità  alla regola d'arte.

Si rammenta che mentre le norme di legge sono cogenti, l'adozione delle norme tecniche resta volontaria. Tuttavia, ove espressamente menzionate dalla legislazione, la corretta applicazione delle norme tecniche può costituire un supporto pressoché indispensabile alla dimostrazione del rispetto delle leggi stesse.

Con il D.Lgs. 626/94 è stato prevista per la prima volta la necessità  di effettuare la valutazione di tutti i rischi (e quindi anche di quello elettrico).

Tale obbligo è stato ripreso dal D.Lgs. 81/08, che ha abrogato sia il DPR 547/55, sia il D.Lgs. 626/94, ed ha introdotto in maniera definitiva, anche nel campo della sicurezza sul lavoro, il richiamo all'esecuzione a regola d'arte, conseguibile mediante l'applicazione delle norme tecniche.

Il principale riferimento legislativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per il rischio elettrico, è il D.Lgs. 81/08, in particolare il Capo III del Titolo III.

Il testo prescrive che il datore di lavoro tuteli i lavoratori da tutti rischi di natura elettrica. Richiede quindi una valutazione dei rischi a seguito della quale il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a:

eliminare o ridurre al minimo il rischio;
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali per la conduzione in sicurezza del lavoro;
predisporre le necessarie procedure di uso e manutenzione che garantiscano nel tempo il livello di sicurezza.
L'iter si chiude con l'esecuzione delle verifiche periodiche già  previste dal D.P.R. 462/01 e con i controlli da effettuare secondo le indicazioni della normativa tecnica.

Oltre al D.Lgs. 81/08, si deve considerare anche la legislazione specifica, applicabile non esclusivamente ai luoghi lavoro, in particolare:
la legge 186/68, con il richiamo alla regola d'arte e alle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano;
il D.M. 37/08, che prevede per tutti gli impianti (non solo elettrici) l'obbligo di progettazione, definisce i requisiti tecnico professionali delle imprese installatrici, richiede l'esecuzione a regola d'arte ed il rilascio della Dichiarazione di Conformità  al termine dei lavori; introduce, inoltre, la possibilità  di produrre la Dichiarazione di Rispondenza, qualora non fosse più disponibile la Dichiarazione di Conformità  resa secondo quanto previsto dalla precedente legislazione sugli impianti (legge 46/90);
le leggi di recepimento delle direttive comunitarie applicabili agli apparecchi e ai componenti elettrici, in primo luogo la “direttiva Bassa Tensione”; queste, nate con lo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti in Europa, definiscono i requisiti essenziali di sicurezza dei materiali, attribuendone la presunzione di conformità  a quelli realizzati secondo le norme tecniche “armonizzate” a livello europeo.

Nel settore della sicurezza sul lavoro, queste leggi sono applicate simultaneamente al D.Lgs. 81/08 e, talvolta, sono espressamente richiamate dallo stesso.

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