Stop a obbligo di comunicare la Pec entro ottobre per chi l’ha già  inviata a INI-PEC

I professionisti, le imprese”  e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio non devono più inviare obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata se la loro PEC, non scaduta, è già  presente in INI-PEC.

La comunicazione era prevista al punto 6 del suddetto provvedimento, per tutti i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (decreto antiriciclaggio). Con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre scorso, l'Agenzia ha stabilito che questo adempimento non è sempre obbligatorio, ma che potrà  essere effettuato dall'Agenzia stessa, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.

INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti ( iscritti ad un albo istituito con una legge dello stato) presenti sul territorio italiano;”  l'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità  stabilite dalla legge.

Pec entro ottobre per chi l'ha già  inviata a INI-PECNiente più obbligo di comunicare l'indirizzo Pec al Fisco entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che l'hanno già  inviato all'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Con la risoluzione n. 88/E l'Agenzia scioglie alcuni dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione, alleggerisce gli adempimenti per i contribuenti interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali. Per chi è già  presente negli elenchi INI-PEC, scompare così l'obbligo previsto dal provvedimento dell'8 agosto scorso in materia di monitoraggio fiscale.

Più scambio d'info tra gli Enti, meno vincoli per i contribuenti – L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni. Proprio grazie alla condivisione dei dati tra i due enti, l'Agenzia può acquisire direttamente le informazioni dall'INI-PEC, evitando così di appesantire gli obblighi per i contribuenti.

Inoltre, l'Agenzia può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata già  comunicati sulla base dei protocolli d'intesa sottoscritti con altri organismi associativi.

Chi sono i professionisti all'appello via Pec – L'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco interessa gli intermediari finanziari e coloro che esercitano attività  finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, oltre che i soggetti previsti dall'art.14 del decreto legislativo n. 231/2007. All'interno di questa platea interessata dalle nuove regole per il monitoraggio fiscale, l'adempimento è cancellato per tutti coloro che hanno già  comunicato in passato l'indirizzo Pec attraverso le modalità  illustrate, quindi all'INI-PEC o direttamente alle Entrate in base ad intese con altri organismi associativi.

Obbligo ancora presente se la Pec è assente – L'obbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare l'indirizzo all'Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. A questo proposito, l'Agenzia Ufficio Stampa ricorda che per comunicare la Pec secondo le modalità  dettate al punto 6 del provvedimento dell'8 agosto scorso occorre utilizzare il tracciato record disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con il codice operatore n. 16.

Pec entro ottobre per chi l'ha già  inviata a INI-PECRISOLUZIONE N. 88/E

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