Corsi amministratori condomini, Regolamento

DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140Corsi amministratori condomini DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140.
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità  per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Finalita' della formazione e dell'aggiornamento
” 
Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire”  i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e”  di”  sicurezza degli edifici;
b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle”  competenze appena” ” ”  indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio”  e”  l'approfondimento”  individuale”  quali presupposti per un esercizio professionale di qualita'.

Il corso di formazione iniziale si svolge secondo”  un”  programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base”  a”  quanto specificato al comma 3. Il corso di”  formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola,”  nella”  misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che”  prevedono esercitazioni pratiche.

Gli”  obblighi”  formativi”  di”  aggiornamento”  hanno”  una”  cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15″  ore”  e riguarda elementi in”  materia”  di”  amministrazione”  condominiale,”  in relazione”  all'evoluzione” ”  normativa, giurisprudenziale” ”  e” ”  alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi di”  formazione”  e”  di”  aggiornamento”  contengono”  moduli didattici attinenti”  le”  materie”  di”  interesse”  dell'amministratore, quali:

a) l'amministrazione condominiale, con”  particolare”  riguardo”  ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;
b) la”  sicurezza”  degli”  edifici,”  con”  particolare”  riguardo”  ai requisiti di staticita' e di”  risparmio”  energetico,”  ai”  sistemi”  di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti”  idrici,”  elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla”  verifica”  della”  manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c)”  le”  problematiche”  in”  tema”  di”  spazi”  comuni,” ”  regolamenti condominiali,”  ripartizione”  dei”  costi”  in”  relazione”  alle”  tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio”  degli edifici ed alla proprieta' edilizia;
e)”  la”  normativa”  urbanistica,”  con”  particolare” ”  riguardo” ”  ai regolamenti”  edilizi,” ”  alla” ”  legislazione” ”  speciale” ”  delle” ”  zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione”  ed”  alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed”  il”  contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilita'.

L'inizio di”  ciascun”  corso,”  le”  modalita'”  di”  svolgimento,i nominativi”  dei”  formatori”  e”  dei”  responsabili” ”  scientifici” ”  sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data”  di”  inizio del”  corso,”  tramite”  posta”  certificata, all'indirizzo di posta elettronica”  che”  verra'”  tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.

Il corso di formazione e di”  aggiornamento”  puo'”  essere”  svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che”  si”  svolge”  nella sede individuata dal responsabile scientifico.

DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140

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