Interpretazione dell’articolo 3, commi I e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n 177

Interpretazione dell'articolo 3, commi I e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n 177

(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 d lgs 81 )

INTERPELLO N. 23/2014

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 3, commi I e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n 177.

La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

In riferimento all'art. 3, comma l, del D.P.R. 177/2011, l'interpellante – fatto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende “con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell 'ambito del ciclo produttivo dell 'azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del contratto stesso” e che “si tratta, spesso, di attività  singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità  del medesimo contratto” – chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività  informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità  del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate. nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare.

In riferimento all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, l 'interpellante – considerato che l'attività  di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta “una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008″' e che “coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività  in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività  forieri di potenziali pericoli” – chiede se sia corretta l 'interpretazione secondo la quale l'attività  di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, “non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi piuttosto in un sua efficace attività  di sovraintendenza sull' adozione e efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3. comma 3. del d.p.r. n. 177 del 2011.


Interpretazione dell'articolo 3, commi I e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n 177INTERPELLO N. 23/2014

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