Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, Rinvio

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”. (14A07208) (GU Serie Generale n.219 del 20-9-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
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Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroportiVista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del”  Corpo”  nazionale dei vigili”  del”  fuoco”  le”  competenze”  inerenti”  all'elaborazione”  e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli”  aeroporti”  non compresi nella tabella A allegata alla legge;
Visto l'art. 4″  della”  legge”  2″  dicembre”  1991,”  n.”  384,”  recante “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n.”  930,”  recante”  norme”  sui servizi antincendi negli aeroporti”;
Visto il decreto legislativo”  13″  ottobre”  2005,”  n.”  217,”  recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.”  252″”  e,”  in particolare, l'art. 51, lettera e);
Visto”  il”  decreto”  legislativo”  8″  marzo”  2006,”  n.”  139,”  recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni”  ed”  ai”  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art.”  11″  della legge”  29″  luglio”  2003,”  n.”  229″”  e,”  in”  particolare,”  l'art.”  26, concernente”  il”  soccorso”  aeroportuale”  e”  portuale,”  e”  l'art.”  27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e”  l'art. 35, che abroga l'art.”  1″  della”  legge”  23″  dicembre”  1980,”  n.”  930, concernente la suddivisione in classi degli”  aeroporti”  ai”  fini”  del servizio antincendio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6″  agosto”  2014″  recante “Disposizioni”  sul”  servizio”  di”  salvataggio”  e”  antincendio” ”  negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo”  intervento di”  soccorso”  e”  lotta”  antincendio”  negli”  aeroporti”  di” ”  aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici” pubblicato”  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.”  192″  del”  20″  agosto 2014, con decorrenza 19 settembre 2014;
Tenuto conto che per l'effettiva attuazione”  del”  sopra”  richiamato decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014″  il”  Corpo”  nazionale dei Vigili del fuoco deve predisporre i provvedimenti”  attuativi”  ivi previsti;
Considerato che e' in corso di definizione un complesso processo di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l'obiettivo”  di ottimizzare il livello di funzionalita' del dispositivo”  di”  soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile;
Ritenuto,”  pertanto,” ”  al” ”  fine” ”  di” ”  salvaguardare” ”  l'efficacia dell'attivita' dell'Amministrazione, di assegnare al predetto decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 un termine di attuazione”  che consenta, nei necessari tempi tecnici, l'ordinato espletamento”  delle procedure per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi;
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Decreta
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Art. 1
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1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' differita al 19 marzo 2015.

Roma, 17 settembre 2014
Il Ministro: Alfano

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