Semplificazioni d lgs 81

semplificazioni d lgs 81

Semplificazioni d lgs 81Il D.lgs. 81/2008, anche noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato sottoposto ad una serie di integrazioni e modifiche applicative, che, in alcuni casi sono state emanate come misure di semplificazione degli adempimenti per le piccole imprese o per eliminare e snellire delle procedure burocratiche.

Tra gli altri, il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, che costituiscono uno strumento a supporto delle aziende di piccole dimensioni per redigere il Documento di valutazione dei rischi .

Con il Decreto Legge 69/2013 sono state introdotte delle misure che modificano alcuni adempimenti del D.lgs. 81/08 quali, tra gli altri, gli obblighi connessi ai contratti d'appalto (art. 26), alla formazione delle figure della prevenzione (artt. 32-37), al regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro (art. 71), ai cantieri temporanei e mobili in edilizia (art. 104 bis), rimandando tuttavia la concreta applicazione delle cosiddette semplificazioni ad ulteriori decreti ministeriali o accordi in conferenza Stato-Regioni .

Ancora, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 ha recepito le procedure semplificate, elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (MOG) nelle piccole e medie imprese .

In generale, le misure di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, la valutazione e l'individuazione dei rischi, così come l'informazione e la formazione e la gestione della sicurezza sono elementi fondamentali della prevenzione aziendale, che consentono ai lavoratori e alle lavoratrici di conoscere i rischi cui vanno incontro quotidianamente nell'attività  lavorativa, le misure di prevenzione individuate e sapere come comportarsi in caso si verifichino problemi, evitando di peggiorare la situazione.

Il decreto del 9 settembre 2014, individua i modelli semplificati per , il POS (Piano operativo di sicurezza), il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) e il fascicolo dell'opera, il PSS (Piano sostitutivo di sicurezza).

L'allegato I contiene il modello semplificato per la redazione del POS. La semplificazione consiste nel fatto che l'allegato riporta una traccia che il datore di lavoro può seguire, nella predisposizione del POS, per ottemperare a quanto previsto al punto 3.2 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 che definisce, appunto, i contenuti minimi del Piano operativo di sicurezza. Nel modello vengono, infatti, richiamati, puntualmente, tutti i riferimenti al punto 3.2 dell'allegato XV .
Più articolato l'allegato II che riporta il modello semplificato per la redazione del PSC. Anch'esso, come il precedente, fornisce, tuttavia, una validissima traccia che il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione (CSE), può seguire per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento.
Analoghe considerazioni valgono per l'allegato III che riporta il modello semplificato per la redazione del PSS.
L'allegato IV, che riporta il modello semplificato per la redazione del fascicolo dell'opera, non differisce sostanzialmente da quanto riportato all'allegato XVI del D. Lgs. 81/08 in merito ai contenuti del suddetto fascicolo.

E' sicuramente complicato semplificare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare quelli ritenuti puramente burocratici, venendo incontro alle esigenze delle imprese, senza intaccare gli standard di sicurezza dei lavoratori.

Semplificare significa rendere più semplice.

In questo senso, rendere più semplice l'applicazione di una normativa come quella in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro rappresenta, senza dubbio, un vantaggio per tutti gli operatori. Ad una condizione però: i livelli di tutela devono essere comunque garantiti. Ma allora si può semplificare la complessità  senza ridurre i livelli di tutela? Non sempre le “ricette” sin qui proposte hanno raggiunto lo scopo.

Valutare tutti i rischi, così come chiede la norma è una operazione complessa, anche per le aziende di piccola dimensione, in relazione alle condizioni di pericolo effettivamente presenti nell'attività , e il livello di approfondimento della valutazione deve, in ogni caso, consentire l'individuazione e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione più adeguate a tutelare il lavoratore, non essendo neppure ipotizzabile, né sul piano etico né sul piano normativo, livelli di tutela diversi a seconda della dimensione aziendale.

Non appare neppure agevole una semplificazione degli adempimenti documentali poiché è normale che la valutazione dei rischi richieda la redazione di relazioni tecniche, certificazioni di misure e di rilievi, ecc. che è impossibile pensare di redigere in modo diverso dalla forma scritta o dalla forma digitale.

La ridotta o ridottissima dimensione della maggior parte delle imprese pone un problema di risorse umane e materiali non adeguate a far fronte agli adempimenti richiesti dalla norma e neppure gli strumenti di semplificazione oggi definiti sembrano alla portata di queste realtà , che si vedono costrette a rivolgersi a professionisti esterni.

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