Fondi professionali, esclusa la formazione cogente
Fondi professionali, esclusa la formazione cogente
Tra le altre importanti novità il nuovo Regolamento UE esclude la possibilità di concedere alle Aziende finanziamenti per adeguarsi alla formazione cogente (art. 31 comma 2), quindi anche quella in ambito Sicurezza; tale regolamento si applica agli Avvisi emanati dai Fondi professionali, pertanto non potranno più essere presentati piani formativi inerenti la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la formazione non potrà semplicemente essere finanziata. Sono ancora attesi ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la presentazione dei piani tramite i singoli conti formazione aziendali.
L' impatto sui Fondi di formazione per i dipendenti e i dirigenti,della nuova disciplina europea in materia di aiuti di Stato introdotta dall'art. 31 del regolamento 651/14 secondo cui “Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalla imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione“.
In relazione a tale Regolamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato una nota ai Fondi Interprofessionali informando che:
– per gli Avvisi emanati entro il 30 giugno 2014 continuerà ad essere applicato il Regolamento (CE) 800/2008 fino al 31 dicembre 2014;
– per gli Avvisi emanati a partire dal primo luglio 2014 dovrà essere applicato il nuovo Regolamento (UE) 651/2014.
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
*** omissis ***
SEZIONE 5
Aiuti alla formazione
Articolo 31
Aiuti alla formazione
1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
a)” ” ” le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b)” ” i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità ;
c)” ” ” i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d)” ” ” le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
a)” ” ” di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b)” ” ” di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)” ” ” i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
b)” ” ” a formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014