Adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle PMI

Adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle PMI

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, prevede nell'art. 30, comma 5 bis la definizione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese.

I documenti sotto richiamati impiegano termini diversi per riferirsi alla dimensione dell'ente e alla figura apicale come riportato nella tabella sottostante:

D. Lgs. 81/08 e smi

D. Lgs. 231/01 e smi

Linee Guida SGSL/BS OHSAS 18001

Datore di lavoro

Organo Dirigente

Alta Direzione

Piccole e Medie Imprese

” Ente di piccole dimensioni ” 


Alla luce di quanto sopra si premette che:

– la semplificazione riguarda alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità  applicative per l'adozione e”  l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza di cui all'art 30 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. nelle piccole e medie imprese, idoneo ad avere efficacia esimente ai sensi del d.lgs. 231/2001, s.m.i.

– le procedure semplificate tengono conto dell'articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:

  • l'eventuale coincidenza tra l'alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l'organo dirigente ai sensi del D.LGs .231/01
  • l'esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità 
  • la presenza o meno di dirigenti
  • la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza

Adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle PMINella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, serie generale, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, che recepisce le procedure semplificate, elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, che decidano volontariamente di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Mog), idoneo ai fini dell'efficacia esimente nei confronti dei reati previsti dall'articolo 25 septies del decreto legislativo 231/2001 (omicidio colposo o lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche).

Le procedure, allegate al DM di cui costituiscono parte integrante, sono strutturate in 17 Capitoli e sono corredate di 18 allegati.

I singoli capitoli, dopo la premessa e l'introduzione, ripercorrono i contenuti dell'articolo 30 del D.lgs. 81/08 mettendo a disposizione, tramite gli allegati, la modulistica di sostegno. Data la peculiarità  dell'argomento, l'ultimo capitolo tratta nel dettaglio la materia relativa all'audit.

Come specificato dal Ministero del Lavoro, le PMI potranno modificare ed integrare la modulistica messa a disposizione con le procedure a seconda della complessità  tecnico organizzativa della struttura aziendale.

Senza entrare nel merito della descrizione di ogni singolo capitolo, si fa osservare che le procedure, approvate nella seduta del 27 settembre 2013, sono il prodotto di un percorso condiviso all'interno della Commissione Consultiva con le Parti Sociali e hanno come fondamento la libera volontà  dell'impresa di attivare un circolo virtuoso attraverso il quale migliorare continuamente le proprie prestazioni in tema di salute e sicurezza del lavoro, fissando nel tempo sempre nuovi obiettivi di miglioramento della sicurezza.

L'auspicio è che le PMI, grazie a queste procedure, siano incoraggiate nell'adozione di sistemi aziendali che consentano di tenere sotto controllo tutte le performance in materia di salute e sicurezza del lavoro.

È noto, infatti, come l'adozione di questi modelli, se efficacemente attuati, consente di prevenire i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, di essere esentati dalla responsabilità  amministrativa ad essi collegata. Infatti, dalla valutazione dei dati statistici elaborati dalla Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL emerge che nelle aziende in cui si adottano questi sistemi di gestione si riscontrano indici di frequenza e gravità  infortunistica inferiori a quelli caratterizzanti le aziende che non li adottano. Mediamente si tratta del 27% in meno nel caso dell'indice di frequenza e del 35% in meno per la gravità  infortunistica.

In considerazione di ciò, l'INAIL sostiene l'utilizzo di tali modelli utilizzando le forme di incentivo economico previste dall'art. 11, c. 5 del D.lgs. 81/08 attraverso le quali, sulla base degli avvisi pubblici regionali, le imprese che vogliono adottare un Mog ex art. 30 D.lgs. 81/08 possono accedere ad un finanziamento in conto capitale.

MOG


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