Io scelgo la sicurezza settembre 2014

Io scelgo la sicurezza settembre 2014 Regione Piemonte

IN QUESTO NUMERO

FOCUS

  • La semplificazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro

NEWS

  • La valutazione dell'efficacia della promozione della sicurezza nelle scuole
  • La formazione dei formatori nel comparto scuola
  • La gestione dei bisogni speciali di salute degli alunni portatori di patologie croniche
  • Gli open data dell'INAIL

La semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

La semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro” 

La semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ultimi anni, il D.lgs. 81/2008, anche noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato sottoposto ad una serie di integrazioni e modifiche applicative, che, in alcuni casi, sono state emanate come misure di semplificazione degli adempimenti per le piccole imprese o per eliminare e snellire delle procedure burocratiche.

Tra gli altri, il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, che costituiscono uno strumento a supporto delle aziende di piccole dimensioni per redigere il Documento di valutazione dei rischi (Cfr. ISLS n. 1/2014).

Con il Decreto Legge 69/2013 sono state introdotte delle misure che modificano alcuni adempimenti del D.lgs. 81/08 quali, tra gli altri, gli obblighi connessi ai contratti d'appalto (art. 26), alla formazione delle figure della prevenzione (artt. 32-37), al regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro (art. 71), ai cantieri temporanei e mobili in edilizia (art. 104 bis), rimandando tuttavia la concreta applicazione delle cosiddette semplificazioni ad ulteriori decreti ministeriali o accordi in conferenza Stato-Regioni (Cfr. ISLS n. 4/2013).

Ancora, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 ha recepito le procedure semplificate, elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (MOG) nelle piccole e medie imprese (CFR. ISLS n. 2/2014).

In generale, le misure di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, la valutazione e l'individuazione dei rischi, così come l'informazione e la formazione e la gestione della sicurezza sono elementi fondamentali della prevenzione aziendale, che consentono ai lavoratori e alle lavoratrici di conoscere i rischi cui vanno incontro quotidianamente nell'attività  lavorativa, le misure di prevenzione individuate e sapere come comportarsi in caso si verifichino problemi, evitando di peggiorare la situazione.

Il consueto approfondimento di Io scelgo la sicurezza, oltre a prendere in considerazione il Decreto per le notifiche ex art. 67, ennesimo provvedimento di semplificazione delle procedure, si interroga e prova a dare una risposta al seguente quesito: si possono semplificare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare quelli ritenuti puramente burocratici, venendo incontro alle esigenze delle imprese, senza intaccare gli standard di sicurezza dei lavoratori?

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Semplificare significa rendere più semplice.

Semplificare significa rendere più sempliceIn questo senso, rendere più semplice l'applicazione di una normativa come quella in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro rappresenta, senza dubbio, un vantaggio per tutti gli operatori.” 

Ad una condizione però: i livelli di tutela devono essere comunque garantiti. Ma allora si può semplificare la complessità  senza ridurre i livelli di tutela? ” Non sempre le “ricette” sin qui proposte hanno raggiunto lo scopo.” 

Si ricorderà  una misura di semplificazione “draconiana”” costituita dalla possibilità , un tempo riconosciuta alle aziende sino a dieci lavoratori, di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.” 

Tale semplificazione, sicuramente gradita ad una fetta dei soggetti obbligati, finiva, in molti casi, per svuotare di significato concreto la misura di prevenzione primaria prevista dalla norma di tutela, ovvero la valutazione dei rischi.

L'abolizione della norma sull'autocertificazione, sulla quale incombeva anche una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, “desemplificava” il compito di migliaia di datori di lavoro ai quali si cercava di venire in soccorso con una nuova misura di semplificazione: le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.lgs. 81/08.

Chi si attendeva da tali procedure una semplificazione si è presto reso conto che le stesse erano in molti casi più complete e complesse dei documenti “tradizionali”. Nella nostra esperienza è oggi abbastanza limitato l'uso di tali procedure standardizzate anche nelle aziende che ne potrebbero beneficiare, poiché la complessità  della valutazione rimane (i rischi bisogna valutarli, tutti!) e quindi i consulenti incaricati preferiscono utilizzare il proprio “metodo tradizionale” piuttosto che avventurarsi tra le tabelle proposte dalla Commissione Consultiva Permanente.

Valutare tutti i rischi, così come chiede la norma è una operazione complessa, anche per le aziende di piccola dimensione, in relazione alle condizioni di pericolo effettivamente presenti nell'attività , e il livello di approfondimento della valutazione deve, in ogni caso, consentire l'individuazione e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione più adeguate a tutelare il lavoratore, non essendo neppure ipotizzabile, né sul piano etico né sul piano normativo, livelli di tutela diversi a seconda della dimensione aziendale.

Il tentativo di “standardizzare” si scontra con la necessità  di contestualizzare l'applicazione concreta delle misure di sicurezza e, a ben vedere, la distanza e l'equilibrio tra queste due modalità  di intendere il progetto della sicurezza aziendale riporta alla diversa filosofia che ha caratterizzato le norme degli anni '50 rispetto alla più recente normativa di derivazione europea.

Non appare neppure agevole una semplificazione degli adempimenti documentali poiché è normale che la valutazione dei rischi richieda la redazione di relazioni tecniche, certificazioni di misure e di rilievi, ecc. che è impossibile pensare di redigere in modo diverso dalla forma scritta o dalla forma digitale. E, in ogni caso, è necessario che venga lasciata traccia (con data certa o certificata) dei criteri e delle scelte adottate nel percorso valutativo.

Non meno importante è l'individuazione delle misure, molto spesso procedurali, che debbono essere adottate per governare i rischi” individuati. E anche in questo caso è molto più pratico che tali procedure siano scritte….

Semplificare significa rendere più sempliceIo scelgo la sicurezza settembre 2014

Numero 3 – anno XI – settembre 2014 Regione Piemonte – Direzione Sanità 

Settore Prevenzione e veterinaria

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Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

Redazione

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

Hanno collaborato a questo numero

Antonietta Di Martino (Dirigente Scolastico), Antonella Bena, Elena Farina (ASL TO3)

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