Regola tecnica di prevenzione incendi attivita’ di demolizioni di veicoli e simili
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' di demolizioni di veicoli” e simili, con relativi depositi, di superficie” superiore” a” 3000″ m”².(14A05209)
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di” raggiungere” i primari obiettivi” di” sicurezza” relativi” alla” salvaguardia” delle persone e alla tutela dei” beni” contro” i” rischi” di” incendio,” le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono” realizzate” e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti” al” fine” di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la” produzione” e” la” propagazione” di” un” incendio all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio” ad” edifici,” localio aree limitrofe;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che” gli” stessi” siano” soccorsi” in altro modo;
f) garantire la” possibilita'” per” le” squadre” di” soccorso” di operare in condizioni di sicurezza.