Fascicolo del fabbricato regione puglia

fascicolo del fabbricato

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni- Istituzione del fascicolo del fabbricato“.

fascicolo del fabbricatoLa Regione Puglia, a tutela della pubblica e privata incolumità , persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della qualità  delle strutture, nonché del buon governo del territorio.

In ossequio ai principi di sussidiarietà  e di leale collaborazione tra Regione e Comuni, la presente legge consegue gli obiettivi di cui al comma 1 anche attraverso:

a. un sistema integrato e informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche;
b. una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi mediante l'individuazione di modalità  di attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati.

Al fascicolo del fabbricato deve essere allegata una scheda, denominata “Scheda di sintesi”, che contiene una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo. La scheda e i suoi aggiornamenti sono inviati al Comune di competenza, entro 30 giorni dalla data di formazione. La mancata allegazione alla relativa istanza della scheda di sintesi comporta la sospensione del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità .

Per i fabbricati esistenti pubblici o privati ad uso pubblico, la redazione del fascicolo del fabbricato è obbligatoria e deve essere effettuata nel termine perentorio di 6 mesi.

fascicolo del fabbricatoLegge Regione Puglia 27 2014

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