Indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale

Indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale

AUARegione Veneto

Con il presente provvedimento, alla luce delle iniziali esperienze in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), nonché delle problematiche emerse dalle prime applicazioni della DGRV n. 1775 del 2013, si intendono fornire dettagliate disposizioni in materia di scarichi.

La ratio del regolamento è quella di introdurre strumenti di semplificazione atti a facilitare gli adempimenti amministrativi contemplati dalle vigenti normative in materia ambientale per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.); con ciò si è introdotto un nuovo procedimento al termine del quale si emette una nuova autorizzazione unica, la c.d. Autorizzazione Unica Ambientale (d'ora in poi: A.U.A.), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale specificamente indicati dal regolamento in parola.

Come ribadito peraltro dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in occasione del Tavolo interregionale, tale prospettiva semplificatrice legittima le Regioni a fornire indicazioni operative ed applicative alle Autorità  competenti all'adozione dell'A.U.A..

In considerazione di quanto emerso in sede interregionale e dal confronto con i Ministeri competenti, la Regione del Veneto ha pertanto disposto, con DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013, le prime indicazioni ed i primi indirizzi applicativi per accompagnare il processo di attuazione del regolamento, al fine di semplificare più possibile la procedura amministrativa qualora sia richiesta pluralità  di titoli autorizzativi.

Inoltre, tenuto conto dell'assetto complessivo delle competenze in materia ambientale ed anche di quanto chiarito a livello interpretativo con circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59″, la Regione ha rilevato, dalle prime applicazioni in materia di A.U.A., una serie di problematiche non prevedibili ad un'attenta lettura del dettato normativo nazionale ed alla sua specificazione a livello regionale. L'estrema varietà  della casistica reale, infatti, impone alla normativa regionale di conciliare la molteplicità  dei casi che si prospettano e la ratio semplificatrice che sottende al regolamento, mai dimenticando l'aspetto che deve sempre e comunque governare l'intero procedimento, ossia l'ambiente con le implicazioni su di esso derivanti.

Per questi motivi, alla luce delle iniziali esperienze e delle prime effettive applicazioni della DGRV n. 1775 del 2013, del risultato di raccordi istituzionali tra Regioni, nonché delle problematiche evidenziate dalle associazioni di categoria soprattutto in tema di scarichi, si rende necessario chiarire alcuni aspetti al fine di rispondere, nel miglior modo possibile, alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre contestualmente gli oneri burocratici a carico delle imprese, siano esse operatori privati o pubblici.

A tale proposito, si precisa che fondamentale per l'assoggettamento o l'esclusione di un'attività  nel/dal procedimento di A.U.A. è senza dubbio il concetto di impresa, ribadendo fermamente che non vi sia differenza tra soggetto gestore privato o pubblico: l'applicazione del regolamento dipende dall'essere l'attività  un'attività  di impresa determinante implicazioni per l'ambiente.

Anche se esercitata da un soggetto pubblico, tale attività  sarà  soggetta ad A.U.A..

Regione VenetoBUR n. 54 del 27/05/2014

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