Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale

Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale

Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientaleDELIBERAZIONE N”° X / 1840 Seduta del 16/05/2014

Regione Lombardia provvederà  alla definizione:

– di un modello unico per la presentazione delle istanze AUA, comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative ai titoli sostituiti dall'AUA, in conformità  a quanto previsto dall'art. 4 c.1 del DPR 59/2013 e così come emerso nell'ambito dei lavori del Tavolo Permanente;

– delle specifiche tecniche di Interoperabilità  tra i sistemi informativi degli enti coinvolti, individuando contestualmente il termine di adeguamento dei sistemi informativi utilizzati a supporto della gestione del procedimento AUA; di stabilire che tale documenti debbano essere realizzati, conformemente ai principi introdotti dal Regolamento AUA, secondo i seguenti criteri:

* semplificazione amministrativa;
* razionalizzazione dei contenuti informativi;
* digitalizzazione e gestione attraverso sistemi informatici;
* conformità  con le norme ambientali di settore;

Di demandare l'approvazione dei suddetti documenti a successivi atti amministrativi a cura delle direzioni competenti, da adottare entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento;

di stabilire che:

* nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;
* è facoltà  del Gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/06 e smi anche nel caso in cui l'attività  sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio;
* sono esclusi dall'AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività  di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
* sono esclusi dall'AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza;

Di disporre che Regione Lombardia provveda a realizzare un monitoraggio a cadenza annuale per verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate, i tempi impiegati per l'istruttoria e per il rilascio dell'AUA, nonché eventuali elementi di criticità ;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale DELIBERAZIONE N”° X / 1840 Seduta del 16/05/2014

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