Modifica Articolo 67, comma I , del d lgs 81

Decreto 18 aprile 2014


articolo 67, comma I , del d lgs 81Criteri di semplicità  e comprensibilità 
, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.

L'articolo 67, comma I , del d lgs 81, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale dispone che, In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità ' di esecuzione delle stesse
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti

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Decreto 18 aprile 2014

Modello Notifiche

Elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati

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