Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini

Con un decreto del 3 marzo 2014 il Ministero dell'interno ha approvato la nuova regola tecnica di prevenzione degli incendi nei rifugi alpini che modifica le disposizioni introdotte con analogo decreto del 1994

DECRETO 3 marzo 2014
Modifica del Titolo IV – del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960) (GU Serie Generale n.62 del 15-3-2014)

Art. 1
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Modifica alla regola tecnica di”  prevenzione”  incendi”  per”  i”  rifugi alpini
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1. Il titolo IV – Rifugi Alpini della regola”  tecnica”  allegata”  al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile”  1994″  e'”  sostituito”  con
quello previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2
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Disposizioni transitorie e finali
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1. I rifugi alpini esistenti alla data di”  entrata”  in”  vigore”  del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV”  del”  decreto”  del”  Ministro”  dell'interno”  9″  aprile”  1994,”  come modificato dal presente decreto, secondo le”  indicazioni”  di”  cui”  al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la”  segnalazione”  certificata”  di”  inizio attivita'”  di”  cui”  all'art.”  4″  del”  decreto”  del”  Presidente”  della Repubblica 1″° agosto 2011, n. 151;
b)”  siano”  stati”  pianificati,”  o”  siano”  in”  corso,”  lavori” ”  di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili”  del”  fuoco,”  ai”  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente”  della”  Repubblica”  1″°”  agosto 2011, n. 151.
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2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza”  e”  di”  prevenzione”  incendi,”  i”  rifugi”  alpini esistenti alla data di entrata in vigore”  del”  presente”  decreto,”  di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere”  adeguati ai requisiti”  di”  sicurezza”  antincendio”  previsti”  dal”  decreto”  del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo,”  dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,”  del”  decreto del Presidente della Repubblica 1″° agosto 2011, n. 151″  e”  successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata”  al predetto decreto 9 aprile 1994:
9 – Impianti Elettrici;
11.2 -”  Estintori,”  incluso”  il”  punto”  26.3,” ”  lettera” ”  h), ove pertinente;
13 – Segnaletica di Sicurezza;
14 – Gestione della Sicurezza;
15 – Addestramento del Personale;
17 – Istruzioni di Sicurezza.
b) entro due anni dal termine previsto”  alla”  precedente”  lettera a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del”  Presidente”  della Repubblica 1″°”  agosto”  2011,”  n.”  151,”  deve”  indicare”  le”  opere”  di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere”  a)”  e,”  b) del comma precedente.

4. Ad ognuna delle scadenze”  indicate”  al”  comma”  2″  dovra'”  essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita'”  ai”  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente”  della”  Repubblica”  1″°”  agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza”  e”  di”  prevenzione”  incendi,”  i”  rifugi”  alpini esistenti alla data di entrata in vigore”  del”  presente”  decreto,”  di capienza non superiore”  a”  venticinque”  posti”  letto,”  devono”  essere adeguati ai”  requisiti”  di”  sicurezza”  antincendio”  del”  decreto”  del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo,”  dal presente decreto, entro il termine di”  cui”  al”  precedente”  comma”  2, lettera b).
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6. Il”  presente”  decreto”  entra”  in”  vigore”  il”  trentesimo”  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”  della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2014
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Il Ministro: Alfano

DECRETO 3 marzo 2014 Vedi decreto 3 marzo 2014

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