Segnaletica stradale destinata alle attività  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Segnaletica stradale destinata alle attività  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013

Il decreto interministeriale individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del”  d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e”  apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità .

Le attività  lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

Nelle attività  di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di”  traffico”  veicolare,”  i”  gestori”  delle”  infrastrutture,”  quali”  definiti”  dall'articolo”  14″  del”  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e”  affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.

Informazione e formazione

I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo

La durata, i contenuti minimi e le modalità  della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato II.

articolo 161, comma 2-bis, del  d.lgs. n. 81/2008Scarica decreto

Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività ' di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività  lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

I corsi sono diretti a:
− lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività  in presenza di traffico;
− preposti alle attività  di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

− le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività  del settore della sicurezza sul lavoro;
− l'INAIL;
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− le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
− gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
− le scuole edili;
− il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
− il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza – servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
− gli enti proprietari e le società  concessionarie di strade o autostrade;
− i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità  al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009..
Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

Requisiti dei docenti

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell'addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione stradale.

Organizzazione dei corsi di formazione

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire:
a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
c) un numero dei partecipanti per ogni corso massimo di 25 unità ;
d) per le attività  addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

Articolazione e contenuti del percorso formativo

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività  di:
− installazione del cantiere;
− rimozione del cantiere;
− manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
− interventi in emergenza.

Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale:

a) modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora;
b) modulo tecnico della durata di 3 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico della durata di 4 ore,
e) Prova di verifica finale (prova pratica).

Il percorso formativo per i preposti :

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore;
b) modulo tecnico della durata di 5 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di 4 ore;

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