d lgs 81 titolo X
Modifica d lgs 81 titolo X
Art. 1. Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modiï¬cazioni, è inserito il seguente: TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Art. 286 -bis . Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. Art. 286-ter .
Deï¬nizioni 1. Ai ï¬ni ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro; b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività speciï¬che nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare.
Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro; c) misure di prevenzione speciï¬che: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l'impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, qua- li i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell'operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento deï¬nitivo; d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.