Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Articolo pubblicato nella newsletter Marzo 2014 Io scelgo la sicurezza ( regione piemonte ) di S. La Monica

A 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 18 marzo 2013, fra pochi giorni entrerà  in vigore il decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto stabilisce che possa essere qualificato quale formatore-docente chi possieda il prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad uno dei sei criteri definiti dal decreto stesso, che sono sostanzialmente sei differenti mix, in diverse dosi, di esperienza professionale e formativa. Non si ritiene utile in questa sede descrivere nel dettaglio tali criteri, per i quali si rimanda alla lettura del decreto, quanto piuttosto proporre alcuni spunti di riflessione su alcuni aspetti utili ad una corretta applicazione.

Innanzitutto è da notare come il campo di applicazione del decreto sia esplicitamente circoscritto alla formazione di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08, rispettivamente per i datori di lavoro che svolgono in proprio le funzioni del SPP e per i lavoratori, dirigenti e i preposti. Ciò significa che per tutti gli altri corsi, ad esempio RSPP, lavoratori in quota, attrezzature art. 73/81, i requisiti sono quelli previsti dai rispettivi Accordi Stato-Regioni.

Una seconda osservazione è resa necessaria dall'uso un po' disinvolto della terminologia da parte del legislatore, infatti nel decreto vengono usati come sinonimi i termini “formatore”, “formatore-docente” e “soggetto formatore”. In realtà , in tutti gli Accordi Stato-Regioni che trattano di formazione, c'è sempre stata una chiara differenza fra il “soggetto formatore” e il “docente”. Il primo infatti è l'ente (ope legis o agenzia formativa accreditata) che organizza il corso e rilascia l'attestato finale, mentre il secondo è la persona fisica che tiene le lezioni in aula. Tale differenza viene a mancare solo nella formazione ex art. 37: nello specifico accordo del 21 dicembre 2011 si trattano solo i requisiti dei docenti, ora sostituiti dal decreto in oggetto, ma nulla viene detto riguardo al soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro, per il quale infatti sono previsti dal decreto interministeriale particolari norme transitorie e agevolazioni nel possesso dei requisiti.

Concludendo, quindi, deve essere chiaro che il decreto del 18 marzo 2013 si riferisce ai docenti propriamente detti e non ai soggetti formatori nell'accezione da sempre usata. Un'ulteriore riflessione va fatta sul concetto di “aree tematiche”, più volte richiamato nel decreto. Esse sono tre: l'area normativa/ giuridica/organizzativa, l'area dei rischi tecnici/igienico-sanitari e l'area delle relazioni/comunicazione.

La qualificazione del docente deve essere riferita alle singole aree: esisterà  cioè il docente qualificato per solo un'area, per due di esse o per tutte e tre. Anche se ciò non è espressamente detto, si evince chiaramente dal modo in cui sono definiti i singoli criteri. Prendiamo come esempio il primo, il più semplice da analizzare. Esso richiede una esperienza precedente come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

Questo significa che, ad esempio, una persona con una grande esperienza di docenza, ma limitata al campo dei rischi nel settore edile, non sarà  un docente qualificato a tenere una lezione sul mobbing. Così come uno psicologo con esperienza come docente nel campo delle malattie psicosociali, non potrà  tenere una lezione relativa alla prevenzione del rischio biologico in ospedale.

Possibili difficoltà  di interpretazione potrebbero sorgere quando la coerenza con l'area tematica oggetto della docenza è richiesta non a un'esperienza formativa precedente, ma a un'esperienza lavorativa o professionale. Come stabilire con quale/i aree tematiche questàultima è coerente?

Un'esperienza come RSPP è probabilmente coerente con tutte e tre, ma un'esperienza come tecnico di cantiere? O come progettista?
Questa e altre domande nascono da un'attenta lettura del testo e sicuramente molti altri dubbi deriveranno dall'applicazione della norma ai casi concreti, poiché la realtà  supera sempre di gran lunga la capacità  di immaginarla in tutte le sue sfaccettature da parte di qualunque legislatore, per quanto abile.

La qualificazione del docente deve essere riferita alle singole aree: esisterà  cioè il docente qualificato per solo un'area, per due di esse o per tutte e tre. Anche se ciò non è espressamente detto, si evince chiaramente dal modo in cui sono definiti i singoli criteri. Prendiamo come esempio il primo, il più semplice da analizzare. Esso richiede una esperienza precedente come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza

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