Partecipazione a gare verifica requisiti con il Sistema AVCPASS

AVCPASSIndicazioni ” agli operatori economici per l'utilizzo del sistema AVCPASS di cui ” alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012

Il prossimo 1 gennaio 2014 è previsto l'avvio, in ” regime di obbligatorietà , del sistema AVCPASS nelle modalità  previste dalla deliberazione del ” Consiglio dell'Autorità  n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, ” relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a ” â‚¬ 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti ” esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi ” dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il ” sistema AVCPASS. Per l'utilizzo del sistema da parte delle ” stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di ” gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento è necessario ” che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei ” requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ” ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed ” abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità  con profilo di “Amministratore ” dell'operatore economico“.

Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ” ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di ” soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali ” rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro ” delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici ” che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo ” stesso).

E' pertanto onere dell'operatore economico ” attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di ” gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli ” operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante ” di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità  di cui all'art. 6 bis ” del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di ” gara.

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