Riduzione contributiva dell’11,50% in edilizia, le indicazioni operative

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 19/12/2013
Circolare n. 178
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
” ” ” periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
” ” ” Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
” ” ” di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
” ” ” per l'accertamento e la riscossione
” ” ” dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1
” 
OGGETTO:

Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013. Indicazioni operative.

SOMMARIO:

Con decreto del 28 agosto del 2013, il Ministero del lavoro ha confermato – per il 2013 – la riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Si forniscono le indicazioni operative per l'ammissione e il godimento del regime agevolato.

PREMESSA

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 agosto 2013 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – pubblicato l'11 novembre 2013 nella sezione “Pubblicità  legale” del sito www.lavoro.gov.it ” del Ministero del lavoro e comunicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2013 – ha confermato per l'anno 2013, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l'insieme delle modalità  operative.

1.” ”  Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell'11,50 per cento – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività  – industria e artigianato – dal 1″° gennaio 2013. Si confronti al riguardo l'allegato al messaggio Inps numero 4623 del 15 marzo 2013 – tabelle 1.4, 1.5, 1.6, 4.3 e 4.4. ” 

Si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (1).

Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività  edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (2).

Si osserva, inoltre, che l'agevolazione:

  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013;
  • non trova applicazione sul contributo previsto dall'articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2013, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (3);
  • è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità  ai sensi della l. 223/1991, assunzioni di disoccupati da almeno due anni ai sensi della l. 407/1990, contratti di inserimento, ecc.).

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già  fornite (4).

Va altresì osservato che il decreto legge 223/2006 – convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – ha introdotto, all'art. 36-bis, comma 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell'agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità  contributiva anche da parte delle casse edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le citate disposizioni del decreto legge 223/2006, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale ultima norma, a decorrere dal 1″° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità  contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità  contributiva.

Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità  della dichiarazione, le sedi periferiche dell'Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità  giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà  inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.

2.” ”  Modalità  operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.

Come già  illustrato nei messaggi numero 12320 del 24 luglio 2012 e 11999 del 25 luglio 2013, le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità  “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito internet dell'Inps.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L'esito è visualizzabile all'interno del cassetto.

I sistemi informativi centrali – in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo agosto 2013 – febbraio 2014; ” per quanto concerne le istanze già  inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2013, ” i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità  fino a febbraio 2014.

” 

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo gennaio – dicembre 2013.

” 

Come già  precisato nel messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà  l'istanza avvalendosi della funzionalità  “contatti” del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà  il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

” 

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, con le modalità  descritte nei citati messaggi 12320/2012 e 11999/2013, che si riportano di seguito.

Il beneficio corrente va esposto con il codice causale “206” nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “207”, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Pertanto il codice causale “206” non potrà  essere esposto sulle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014.

In applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (5), il beneficio arretrato potrà  essere fruito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2014.

Nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmette il flusso UniEmens relativo all'ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l'importo del beneficio spettante.

”  Il Direttore Generale ” 
”  Nori ” 

” 

” (1) Misure previste dall'art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall'art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006). Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonché la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009.

(2) Si ricorda che, dal 1″° gennaio 2008, vige la nuova classificazione delle attività  economiche Ateco 2007, non ancora operativa negli archivi elettronici dell'Istituto.

(3) A decorrere dall'anno 2005, è previsto che l'Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l'intero ammontare del contributo integrativo in base alla legge 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.

(4) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.

(5) Approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

Allegato N.1

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...