REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

Il presente registro è stato redatto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR 151/11.

modello provincia di trento.


Il punto 6.1 dell'allegato VI del D.M.. 10.3.1998, indica che tutte le misure di prevenzione antincendio per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, l'estinzione degli incendi e la rilevazione e l'allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

Per agevolare tale compito il Nucleo di Prevenzione e Protezione ha elaborato il “Registro dei controlli periodici” per la sicurezza degli edifici, in cui sono elencati i tipi di verifiche e le periodicità  da rispettare per garantire la sicurezza nel tempo per i lavoratori. Esso deve essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile per eventuali controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Il responsabile del registro dei controlli è di norma il Datore di lavoro; ha l'obbligo della tenuta del registro e dovrà  provvedere affinché tutti le verifiche vengano regolarmente effettuate.

Alcune verifiche, meglio precisate dalla normativa come sorveglianze, sono elencate nella Scheda n. 1 e possono essere effettuate da personale interno, senza particolare formazione tecnica, altre verifiche classificate dalla normativa come controlli, come ad esempio, quelli effettuati sugli impianti e/o attrezzature, devono essere effettuati da personale specializzato sia esso interno o esterno.

I controlli da affidare a personale specializzato sono riportati nella Scheda n. 2. A seconda delle competenze necessarie, detti incarichi saranno affidati a personale interno all'Amministrazione o a Ditte esterne.

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