Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale Architetti

Obbligatorie almeno 90 ore di formazione ogni tre anni. Pubblicato il Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale; entrerà  in vigore il 1″° gennaio 2014


La riforma della professione ha introdotto anche l'obbligo per gli architetti della formazione permanente, ovvero l'acquisizione di crediti formativi obbligatori annuali.

Definizione, ambito di applicazione e obiettivi
L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti,pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività  formativa che migliora le competenze professionali e le abilità  personali necessarie per lo sviluppo della società , dell'architettura e dell'ambiente.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente Regolamento, le attività  di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Le attività  di aggiornamento e sviluppo professionale continuo devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità  architettonica;
c) accrescere lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità ;
d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività  di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

È istituito il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line attraverso i sistemi operativi informatici predisposti dal CNAPPC, quale strumento di registrazione del profilo di formazione soggettivo e dei relativi Crediti Formativi professionali maturati. Le sue modalità  di utilizzo verranno definite dal CNAPPC con successive procedure attuative in collaborazione con gli Ordini territoriali.

Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata realizzata ai sensi del presente Regolamento agli eventi di seguito indicati

a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività  di aggiornamento e corsi abilitanti;
c) altre attività  ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali.

regolamnetoBollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16/9/2013

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