Legge 9 agosto 2013 decreto fare

La Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (“decreto del fare“) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Confermate le modifiche al decreto 81. Così, tra le norme subito in vigore, figurano sicuramente le disposizioni per l'edilizia (articolo 30), che dovrebbero alleggerire di 500 milioni un peso economico bersaglio di 4,4 miliardi di euro.

Restano, per il momento, ai box le dichiarazioni Scia per i ritocchi agli edifici nei centri storici, che necessiteranno, per l'attuazione compiuta, di una delibera comunale ad hoc relativa alle aree interessate in ciascuna località . Passando, poi, al nuovo Durc con valore retroattivo, vediamo come anch'esso sia da subito vigente, inclusa la proroga della sua validità  dai 90 ai 120 giorni, alla quale potranno accedere anche le amministrazioni pubbliche e fino alla fine del 2014, anche ai soggetti privati dell'edilizia.

Sempre in ottica PA, entra subito in corso di validità  la previsione secondo la quale ai privati in stato di credito con l'ente pubblico, potranno vedersi riconosciuto un indennizzo, con valore di 30 euro per ogni giorno” di ritardo sui pagamenti, fino a un massimo di 2mila cumulabili nei confronti dei creditori. In realtà , però, in questa disposizione, dovrà  attendere l'esito del periodo di test, cui seguirà  il decreto di palazzo Chigi che conterrà  tutte le indicazioni per rimodulare il pagamento delle cifre anche da altri ambiti. Allo stesso modo, il ministero della Funzione pubblica dovrà  aprire ufficialmente l'era delle due uniche date per l'efficacia degli adempimenti amministrativi, cioè al primo luglio o al primo gennaio di ogni anno.

gazzettaScarica” Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013

Con l'art. 32 vengono modificati i commi 3 e 3 bis) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 con la previsione di semplificazioni in riferimento alla documentazione relativa agliadempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e con l'elevazione da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI.
Viene introdotto, all'art. 29 del D.Lgs. 81/08 (Modalità  di effettuazione della valutazione dei rischi), il comma 6-ter che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà  settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Sono state introdotte, poi, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese.

E' stato, anche, modificato il comma 1, lettera g-bis) dell'articolo 88 del D. Lgs. 81/08 escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI del D. Lg. 81/08.

Con l'art. 50 del provvedimento viene confermata l'eliminazione del riferimento al DURT -“Documento Unico di regolarità  tributaria”- quale documentazione necessaria per far valere l'esimente dalla solidarietà  fiscale e viene, anche, confermata l'originaria previsione dell'eliminazione dell'IVA dall'ambito applicativo della responsabilità  solidale.

Con l'art, 19, comma 3 il provvedimento interviene sulla “defiscalizzazione” delle opere da realizzarevin project financing, senza contributi pubblici (di cui all'art.33 del DL 179/2012 – legge 221/2012).

Con l'art. 52 viene modificata la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.

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