Decreto sulla segnaletica di sicurezza
Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.
Procedure di apposizione della segnaletica stradale
Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di” traffico” veicolare,” i” gestori” delle” infrastrutture,” quali” definiti” dall'articolo” 14″ del” decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e” affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008
Scarica Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013
Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013.
Tale regolamento, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Articolo 6) dopo due anni dall'entrata in vigore del decreto, ” anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali ” .
Scopo e campo di applicazione
Articolo 2
Procedure di apposizione della segnaletica stradale
Articolo 3
Informazione e formazione
Articolo 4
Dispositivi di protezione individuale
Articolo 5
Raccolta dati
Articolo 6
Revisione e integrazione
Articolo 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegato I
Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
Allegato II
Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività ' di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
Il presente allegato individua i” soggetti formatori, i contenuti,” la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività ' di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi” dell'articolo” 37″ del” d.lgs.” n.” 81/2008.” Tale” formazione” deve,” pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui all'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
I corsi sono diretti a:
– lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico;
-” preposti alle attività di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Soggetti formatori e sistema di accreditamento
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
– le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;
– il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
– l'INAIL;
– le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
– gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
– le scuole edili;
– il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
– il” Ministero” dell'interno” (dipartimento” pubblica” sicurezza” -” servizio” Polizia stradale, vigili del fuoco);
– gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
– i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata” in” vigore” del” presente” decreto,” nella” formazione” in” materia” di” salute” e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009.
Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.