Certificazione energetica d.m. 22 novembre 2012

Dal 13 dicembre 2012,” è necessario la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un attestato di certificazione energetica di qualsiasi tipologia di edificio (con alcune esclusioni), e quasi si chiude un cerchio che si era iniziato a tracciare con il d.lgs. 28 del 3 marzo 2011, il quale ha introdotto l'obbligo di indicazione dell'indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita degli edifici, senza tuttavia indicarne le sanzioni, la cui definizione è stata emanata solo da poche regioni mentre, nelle regioni che non lo hanno fatto, non si sono sortiti gli effetti desiderati.” 
” 
La modifica è stata effettuata per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell'Italia per l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Infatti la Commissione Europea contestava, in particolare, la possibilità  – prevista dalle Linee guida nazionali – per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento inmmobiliare. Secondo la Commissione Europea, questa opzione violava l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE
” 
Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l'autodichiarazione potrà  essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già  definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all'Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3. La novità  riguarda le Regioni sprovviste di una propria normativa in materia.

Dall'applicazione delle linee guida sono esclusi box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, immobili venduti nello stato di ' scheletro strutturale ' e altri edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo.



Ministero dello sviluppo economico
Decreto 22 novembre 2012
(Gu 13 dicembre 2012 n. 290)
Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
Il Ministro dello sviluppo economico
di concerto con
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e
Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, 6, comma 9, e 16, comma 4, del citato decreto legislativo 192/2005;
Visto l'articolo 13, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
Considerato che in relazione al predetto decreto 26 giugno 2009 e in particolare alla possibilità  ivi prevista per i proprietari di determinati immobili di poter optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2378, ha espresso il parere motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia stata data completa attuazione alla citata direttiva 2002/91/Ce;
Considerato che il 19 luglio 2012 è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/Ce, causa C-345/12;
Considerata l'opportunità  di specificare in modo più completo il ruolo degli enti tecnici addetti alla qualificazione dei software commerciali volti al calcolo della prestazione energetica e di apportare alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009;
Considerata la rilevanza della politica dell'efficienza energetica e l'esigenza di dare piena attuazione alla citata direttiva 2002/91/Ce;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (Cncu), reso nella seduta del 17 maggio 2012;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012;
Decreta:

Articolo 1
Finalità  e ambito di intervento
Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità  di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, il presente decreto modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Articolo 2
Modifiche all'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009
1. Il paragrafo 2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:
“2. (Campo di applicazione). Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purchè scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà :
a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà ;
b) immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà . Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività , comunque denominato, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le Amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.”
2. Il paragrafo 5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:
“5. (Metodi di calcolo di riferimento nazionale). — A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.
I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione e minimizzazione degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell'articolo 6, del decreto legislativo.
Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
a) Cti per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
b) Cnr, Enea per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.
Il Cti per la lettera a) e il Cnr e l'Enea per la lettera b), rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono le predette verifiche. Detti sistemi possono essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualità  dei software commerciali.
Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto a uno degli organismi nazionali citati.”
3. Al paragrafo 7.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
“A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.”
4. Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, è abrogato.
Articolo 3
Rettifiche agli allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2009
1. All'allegato 2, “Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio”, di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penultimo capoverso, la parola “regolazione” è sostituita con “distribuzione”.
2. All'allegato 3, “Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica”, di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella nota contrassegnata con il simbolo (*), in calce alla tabella sono eliminate le parole da “per le quali il calcolo” a “paragrafo 5.2, punto 3” del primo capoverso.
Articolo 4
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
” 
Roma, 22 novembre 2012.
Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...