Amministratore condominio 2012

La commissione giustizia del Senato ha approvato definitivamente la Riforma del Condominio nella seduta del 20 Novembre 2012.

La riforma entrerà  in vigore DOPO SEI MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA MEDESIMA NELLA GAZZETTA UFFICIALE (Art. 32 della Riforma).

Alcune importanti novità  :

Tra le principali novità  della riforma del condominio si attesta la previsione volta ad allungare da 1 anno a 2 anni il mandato dell'amministratore di condominio.

Inoltre, lo stesso per poter esercitare dovrà  iscriversi alla Camera di Commercio in un apposito registro pubblico.

Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale).

La durata in carica dell'amministratore passa da uno a due anni. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità  previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all'amministratore (quale, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)

Su richiesta dell'assemblea l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell'assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività  di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società  di cui al titolo V del libro V del codice.

Il testo definitivo della Legge approvata dal Parlamento ed ora alla firma del Presidente della Repubblica.

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