La responsabilità  solidale negli appalti vademecum ANCE

accordoLa responsabilità  solidale negli appalti
(aspetti retributivi e contributivi)

Definizione generale

La responsabilità  solidale si ha quando due o più soggetti sono obbligati per una stessa prestazione e, pertanto, il creditore può rivolgersiad uno dei debitori il cui adempimento libera gli altri debitori.

Ai sensi dell'art. 1292 c.c., infatti, ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità  della prestazione e, in tal caso,l'adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.

Il debitore che ha pagato l'intero debito, però,può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd.azione di regresso).

La responsabilità  solidale mira a rafforzare il credito in quanto tale, attribuendo al creditore la facoltà  di chiedere l'adempimento dellaprestazione ad uno qualunque dei debitori.

Nell'ambito degli appalti, più precisamente, ilregime della responsabilità  solidale tende a rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori che risulta essere garantita non solamente dal loro diretto datore di lavoro, ma anche da tutti coloro che rientrano nella struttura produttiva dell'appalto in base ad esigenze puramente organizzative ed economiche.

La responsabilità  solidale negli appalti

Per responsabilità  solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva, si intende la fattispecie in cui il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Tale istituto si applica esclusivamente al contratto di appalto ex art. 1655 c.c.1, genuinamente inteso, sia pubblico che privato, al quale è ormai assimilato, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il contratto di subappalto.

Questàultimo, infatti, pur essendo un subcontratto derivante dal principale contratto di appalto ed essendo previsti per legge limiti e condizioni ben precisi per il suo utilizzo2, dal punto di vista strutturale e contrattuale è, a tutti gli effetti, assimilabile all'appalto.

Per tale ragione anche l'istituto della responsabilità  solidale viene applicato indistintamente anche ai rapporti con i subappaltatori.

L'appalto o, per l'appunto, il subappalto, per essere considerato genuino e, pertanto, lecito e distinguersi dalla somministrazione di manodopera deve presentare la sussistenza, in capo all'appaltatore, o al subappaltatore, di alcuni requisiti imprescindibili che sono: il potere organizzativo e direttivo, l'organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa.

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