REGOLAMENTO CODICE APPALTI

Ance

01/07/2010″ ”  n.1096″ 

” ” Dopo un lungo e faticoso iter, il nuovo Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici e` stato definitivamente approvato dal consiglio dei Ministri il 18 giugno u.s..

” Successivamente alla firma del Presidente della Repubblica, andra` al vaglio della Corte dei Conti per essere quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entrera` in vigore 180 giorni dopo tale pubblicazione.

” Nel rinviare ad una successiva circolare l`esame piu` approfondito delle novita` contenute nel nuovo testo, si ritiene opportuno anticipare alcune valutazioni” ”  sulle novita` piu` rilevanti, sulla base del testo attualmente noto.

” In primo luogo, si richiama l`attenzione sul fatto che e` stato stralciato l`allegato A1, relativo ai “requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate di cui all`art. 107, comma 2“, del regolamento.

” Al riguardo, il nuovo testo prevede che la delicata questione concernente tali requisiti sara` regolata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovra` individuare i requisiti di specializzazione richiesti per `esecuzione di tali lavorazioni.

” Lo stralcio, richiesto dall`ANCE, e` senza dubbio da valutare positivamente , in quanto consente di non rinviare ancora l`emanazione delle norme regolamentari e nel contempo permette una piu` attenta riflessione sulle particolarita` che caratterizzano le lavorazioni specialistiche e che richiedono pertanto requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per la qualificazione.

” Nel merito, il nuovo Regolamento accoglie molte delle istanze proposte a suo tempo dall`Ance e che si possono riassumere in tre linee di fondo: una maggiore attenzione alla programmazione ed alla progettazione, giacche` e` in questi due momenti che si imposta il corretto procedimento per la realizzazione delle opere; una profonda revisione del sistema di qualificazione delle imprese, dati i risultati non soddisfacenti del meccanismo introdotto con il D.P.R. n. 34/2000; infine una modifica della disciplina relativa alla fase di esecuzione dei lavori caratterizzata dalla presenza di un eccessivo divario tra la posizione dell`appaltatore e quella dell`amministrazione committente. Quest`ultimo e` forse l`aspetto sul quale minori sono state le innovazioni apportate dal nuovo regolamento.

” Tra le novita` piu` significative si evidenziano le seguenti:

” 

PROGETTAZIONE

” Il nuovo Regolamento pone maggiore attenzione alla disciplina della progettazione, da un lato razionalizzando e specificando maggiormente la documentazione concernente le tre fasi progettuali e relativi quadri economici, dall`altro prevedendo un complesso sistema di verifica dei progetti.

” In particolare, per quanto riguarda la verifica dei progetti, le nuove disposizioni indicano, tra l`altro:

” “·” ” ” ” ” ”  I soggetti abilitati ad effettuare la verifica;

” “·” ” ” ” ” ”  i criteri generali della verifica. Tra questi assume particolare rilievo l`indicazione di controllare”  che i costi parametrici assunti a base di calcolo della spesa siano coerenti con la qualita` dell`opera e che i prezzi unitari di riferimento siano dedotti da prezziari aggiornati;

” “·” ” ” ” ”  ” ” la garanzia che il soggetto incaricato della verifica deve prestare, nella forma di polizza di responsabilita` civile professionale dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell`attivita` di verifica.

” Si tratta di una disciplina particolarmente importante, rispondente alle esigenze piu` volte manifestate dall`Ance circa la completezza e correttezza della progettazione.

” QUALIFICAZIONE

” La parte del nuovo Regolamento relativa al sistema di qualificazione e` quella che presenta maggiori innovazioni, che si possono raggruppare secondo tre linee di intervento.

” 1.” ”  Una serie di disposizioni tende a rendere maggiormente selettivi i requisiti delle SOA ed a rafforzare il potere sanzionatorio dell`Autorita` nei loro confronti.

2.” ”  Altre innovazioni riguardano piu` direttamente la qualificazione delle imprese. Le modifiche tendono a contenere sostanzialmente i requisiti legati al fatturato che le imprese devono dimostrare ai fini dell`attestazione:

” ” “·” ” ” ” ” ”  si introducono due classifiche intermedie: III bis, che consente di qualificarsi per lavori fino a 1.500.000 di euro e IV bis che consente di qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 di euro.

” Detta misura consente un`estensione dell`attivita` delle imprese medio-piccole, posto che, nel vigente sistema di qualificazione, ad esempio, per eseguire lavori di importo pari a 1.500.000 di euro, occorre una classifica IV, commisurata all`importo di 2.582.000 di euro;

” “·” ” ” ” ” ” ”  e` ridotto (da 3 a 2,5 volte l`importo a base di gara) l`ammontare della cifra d`affari necessaria per partecipare a gare di importo superiore a 20.658.000 di euro.

” La misura e`, evidentemente, a vantaggio delle imprese medio-grandi;

” “·” ” ” ” ” ” ”  viene valorizzato il profilo patrimoniale delle imprese attraverso l`introduzione di un meccanismo fortemente premiante in termini di fatturato e lavori per le imprese che abbiano un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d`affari media annuale dell`ultimo quinquennio.

” 3.” ”  Infine, un ulteriore gruppo di nuove disposizioni e` caratterizzato dalla comune finalita` di rendere effettivo e maggiormente stringente il controllo delle SOA (ed in seconda battuta dell`Autorita`) sulla sussistenza dei requisiti delle imprese necessari per ottenere l`attestazione:

” “·” ” ” ” ” ” ”  si consente alle SOA di acquisire dati sui bilanci e sull`organizzazione delle imprese direttamente dalla banca dati delle camere di commercio;

” “·” ” ” ” ” ” ”  si prevedono sanzioni (pecuniarie, ovvero sospensione o decadenza dell`attestazione) a carico dell`impresa che non risponde alla richiesta di documentazione da parte della SOA ai fini della verifica dei requisiti.

” Le innovazioni sopra ricordate in materia di qualificazione appaiono assai significative e rispondono in buona misura ad esigenze piu` volte manifestate dall`Ance nelle sedi istituzionali.

” Infatti:

” 1.” ” ” ” ”  vengono resi piu` rigorosi i requisiti delle SOA ed i controlli nei confronti delle stesse da parte dell`Autorita`; cio` determinera`, probabilmente, una sensibile riduzione del fenomeno delle qualificazioni rilasciate con larghezza di valutazioni e restringera` l`ambito degli operatori economici a quelli effettivamente idonei;

” 2.” ” ” ”  viene favorita la piccola e media imprenditoria che, come e` noto, e` quella che piu` ha risentito della crisi degli appalti degli ultimi anni;

” 3.” ” ” ”  vengono favorite nella qualificazione le imprese maggiormente strutturate sotto il profilo del patrimonio netto che cosi` acquista maggiore rilevanza rispetto al fatturato.

” ” ESECUZIONE DEI LAVORI

” Come detto precedentemente, la disciplina attuale dell`esecuzione del contratto di appalto ha mantenuto un`impostazione che vede l`amministrazione, pur nell`ambito di un rapporto contrattuale, in una posizione di supremazia”  nei confronti del contraente privato.

” Ne e` un esempio la normativa sulla consegna tardiva dei lavori per fatto o colpa della stazione appaltante, laddove non e` consentito all`appaltatore un diritto di risolvere il contratto, per inadempimento, ma una semplice istanza di recesso che puo` anche non essere accolta ed in ogni caso (sia che l`istanza venga accolta, sia in caso contrario) l`inadempimento dell`amministrazione da` luogo ad un risarcimento dei danni assai limitato, in deroga ai principi contrattuali.

” Ed ancora, si puo` citare ad esempio la rigida normativa in tema di sospensione dei lavori che impone, ai fini del risarcimento dei danni causati da sospensione illegittima, di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sia nel verbale di sospensione che in quello di ripresa dei lavori.

” Le proposte di modifica dell`ANCE si muovevano, percio`, verso il riconoscimento di un`effettiva “par condicio“ fra amministrazione e privati, con applicazione di regole paritarie, e conseguente abbandono della posizione di supremazia sino ad ora riconosciuta al committente in nome della prevalenza dell`interesse pubblico rispetto a quello privato.

” Si deve riconoscere che il nuovo Regolamento ha migliorato la normativa antecedente, sotto il profilo di attribuire maggiore certezza ai comportamenti delle parti del rapporto.

” Per tornare agli esempi precedenti: in tema di consegna dei lavori, l`art. 153, comma 9, riprendendo la vecchia disposizione stabilisce che qualora, per cause imputabili all`amministrazione la consegna dei lavori non abbia luogo entro 45 giorni dalla stipula del contratto, l`appaltatore puo` formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle spese sostenute. E` previsto che la stazione appaltante non puo` opporsi a tale istanza di recesso se sia trascorsa la meta` del tempo utile contrattuale. Nel testo del nuovo Regolamento viene stabilito, altresi`, che l`amministrazione non puo` opporsi se e` trascorsa la meta` del tempo utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

” La disposizione e` assai opportuna in quanto restringe il periodo entro il quale l`amministrazione puo` opporre diniego al recesso dell`appaltatore, dando cosi` maggiore certezza al rapporto.

” In relazione poi alla sospensione dei lavori, l`art. 158, comma 8, stabilisce ora espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime, ma divenute poi illegittime per colpa dell`amministrazione, (ad esempio casi di perizie di variante determinate da cause di forza maggiore per le quali l`amministrazione ritarda l`approvazione oltre i tempi tecnici necessari) e` sufficiente l`iscrizione nel verbale di ripresa”  dei lavori.

” Sempre in tema di sospensione dei lavori occorre citare, come esempio di innovazione positiva l`art. 141, comma 3: nel testo previgente (art. 114, comma 3 del DPR 554/99) era stabilito che, nei casi di sospensione dei lavori superiori a 90 giorni, la stazione appaltante dovesse disporre il pagamento di un SAL, anche se al momento della sospensione”  non era stato raggiunto l`importo prescritto per la sua emissione. L`articolo 141 comma 3 del nuovo Regolamento assai opportunamente riduce tale termine da 90 a 45 giorni”  per l`evidente finalita` di evitare che l`appaltatore resti esposto ad un ingiustificato ritardo nel pagamento di lavori realizzati.

” Come si vede dagli esempi citati, si tratta di innovazioni normative che sicuramente attribuiscono maggiore certezza al rapporto contrattuale, migliorandone taluni aspetti.

(fonte ANCE.it)

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