APPALTI: Parere dell’Autorità  di vigilanza sulla possibilità  per un’impresa di partecipare ad una gara in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e a quelle scorporabili.

(fonte AVCP)

Parere n. 2″  del 14/01/2010

Protocollo PREC 72/09/S

” ” Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,”  comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa I.CO.BE.”  S.r.l. – Lavori di adeguamento del recapito finale della rete di fognatura”  pluviale, separazione e ampliamento della rete esistente ai sensi del D.Lgs. n.”  152/99 – Importo a base d'asta € 1.454.743,23 – S.A.: Comune di Rutigliano (BA)

” ” Il Consiglio

” Vista la relazione”  dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

” In data 20 ottobre 2008 è pervenuta”  all'Autorità  l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa I.CO.BE.”  S.r.l. chiedeva la riammissione alla procedura di gara in questione, premettendo”  di essere stata esclusa dalla stessa, avente ad oggetto lavori per un importo”  pari a euro 1.454.743,23, suddivisi in: euro 1.103.171,32 categoria OG6 classifica”  IV (Prevalente); euro 204.589,75 categoria OG3 classifica I (Scorporabile);”  euro 95.411,93 categoria OG1 classifica I (Scorporabile).

” L'istante contestava”  l'esclusione evidenziando che aveva la qualificazione nella categoria”  scorporabile OG3 (classifica III) per l'importo di euro 1.032,913,00, – quindi”  ampiamente sufficiente a coprire l'importo richiesto dal bando di euro”  204.589,75 – e la qualificazione nella categoria prevalente OG6 (classifica”  III) per lo stesso importo di euro 1.032.913,00, la quale con l'incremento di”  un quinto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000,”  le consentiva di raggiungere un importo pari a euro 1.239.495,60, permettendole”  così di qualificarsi sia per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando”  alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 sia per”  l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile”  OG1, di importo pari a euro 95.411,93, essendo la sommatoria di questàultime”  lavorazioni scorporabili e delle citate lavorazioni relative alla categoria”  prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) pari a euro 1.198.583,25 e quindi ampiamente”  coperta dal predetto importo posseduto nella categoria prevalente OG6″  (classifica III) incrementato di un quinto, pari a euro 1.239.495,60.

A riscontro della”  richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità  nell'istruttoria”  procedimentale, il Comune di Rutigliano evidenziava di avere escluso la società ”  istante dalla gara in quanto non risultava in possesso di adeguato attestato di”  qualificazione SOA, come richiesto dal bando di gara, che imponeva, a pena di”  esclusione, che le ditte partecipanti, nell'ipotesi in cui concorressero”  singolarmente, avrebbero dovuto possedere una qualificazione adeguata alla categoria”  OG6 per la classifica IV, stante l'importo a base d'asta di euro 1.454.743,23″  di cui euro 51.570,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La”  stazione appaltante ribadiva, pertanto, la legittimità  dell'esclusione.” 

” Ritenuto”  in diritto

” Ai fini della soluzione della questione”  sottoposta a questa Autorità  è opportuno rilevare, preliminarmente, che nel caso di specie trovano applicazione l'art. 95,”  comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 che recita “1.”  L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei”  requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria”  prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti”  relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli”  importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti”  dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria”  prevalente” e l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 in forza del quale “2. La qualificazione in una categoria”  abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti”  della propria classifica incrementata di un quinto…”

” L'esame”  delle citate norme e degli elementi di fatto sopra riportati depone nel senso”  della illegittimità  dell'esclusione della società  istante, che partecipava”  singolarmente alla gara di cui trattasi.

” Ed”  infatti, applicando l'incremento del quinto previsto dall'art. 3, comma 2, del”  D.P.R. 34/2000 all'importo della classifica III posseduto dalla I.CO.BE S.r.l.”  nella categoria prevalente OG6 pari a euro 1.032.913 si ottiene l'importo di”  euro 1.239.495,60 e ciò consente di ritenere soddisfatte tutte le condizioni”  previste dal citato art. 95 del D.P.R. n. 554/1999.

” Infatti,”  per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando”  alla categoria prevalente OG6, di importo pari a euro 1.103.171,32 (classifica”  IV), e per l'esecuzione delle lavorazioni imputate dal bando alla categoria”  scorporabile OG3, di importo pari a euro 204.589,75 (classifica I), l'istante è “«in”  possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie”  scorporabili per i singoli importi”»: quanto alla prima vi rientra con l'aumento del quinto; quanto all'OG3″  vi rientra poiché possiede la classifica III (a fronte della I richiesta dal”  bando).

” Per”  quanto riguarda, invece, l'esecuzione delle”  lavorazioni imputate dal bando alla categoria scorporabile OG1, di importo pari”  a euro 95.411,93 (classifica I) trova”  applicazione l'ultima parte del ripetuto art. 95: “«I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti”  dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria”  prevalente”». Tale condizione risulta soddisfatta in quantola somma delle lavorazioni”  relative alla categoria prevalente OG6 (euro 1.103.171,32) e di quelle relative”  alla categoria scorporabile OG1 (euro 95.411,93) è pari a euro 1.198.583,25 che”  risulta ampiamente coperta dal predetto importo posseduto dalla I.CO.BE. S.r.l.”  nella categoria prevalente OG6 (classifica III) incrementato di un quinto, pari”  a euro 1.239.495,60.

” Si”  evidenzia, peraltro che la I.CO.BE. S.r.l. esprimeva comunque la volontà  di”  subappaltare per intero le lavorazioni della categoria OG1 non posseduta.

” ” In base a quanto sopra”  considerato

” ” Il Consiglio

” ritiene,”  nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dal Comune di”  Rutigliano nei confronti dell'impresa ICOBE S.r.l. non è conforme alla”  normativa di settore.

” ” Firmato:

” I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

” Il Presidente: Luigi Giampaolino

” Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010

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