Appalti: Contributi in sede di Gara

Contributi in sede di gara

Pubblicate le istruzioni per le nuove modalità  di versamento in vigore dal 1″° maggio 2010

Con deliberazione del 15 febbraio 2010, l'Autorità  aveva confermato l'ammontare delle contribuzioni e deliberato le nuove modalità  di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici”  che entrano in vigore il 1″° maggio 2010 per tutte le procedure avviate . Per consentire ai soggetti interessati di adeguarsi in tempo, l'AVCP ha reso disponibili le nuove istruzioni operative.

fonte AVCP

si ricorda che con avviso AVCP del 31 marzo è specificato che

Le nuove modalità  di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entrano in vigore dal 1″° maggio 2010.

Di seguitio la Deliberazione dell'Autorità 

Deliberazione del 15 Febbraio 2010

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2010

VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità  di riscossione;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

VISTO l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede in tabella C il finanziamento di € 651.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2010, a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 241, della medesima legge con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità  una quota parte delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che per l'anno 2010 ammontano a € 7,3 milioni;

VISTA la deliberazione di questa Autorità  del 18 novembre 2009, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010;

RITENUTA la necessità  di coprire, per l'anno 2010, i costi di funzionamento dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità  e le modalità  previste dal presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di questa Autorità  del 25 novembre 2009 (verbale n. 37), con cui è stato approvato il presente provvedimento;

SENTITI gli operatori del settore nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2010;

VISTE le note del 4 febbraio 2010 e del 15 febbraio 2010, con cui tale provvedimento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni, il presente provvedimento diventa esecutivo;

PRESO atto dell'intervenuta esecutività  del presente provvedimento;

Delibera

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità  e con le modalità  previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 2

Entità  della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità  e i termini di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

” 

Importo posto a base di gara
(in migliaia di euro)

Quota per le stazioni appaltanti
(in euro)

Quota per ogni partecipante
(in euro)

da 150 fino ad un importo inferiore a 500

150,00

20,00

da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000

250,00

40,00

da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000

400,00

70,00

oltre 5.000

500,00

100,00

” 

2. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 3

Attivazione delle procedure di scelta del contraente

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti alla richiesta al sistema SIMOG dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del
codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta, secondo le modalità  operative pubblicate sul portale dell'Autorità , anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

Articolo 4

Modalità  e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall'Autorità  con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità  alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

5. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

Articolo 5

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. II mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità  previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità  un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Articolo 7

Disposizione finale

1. I1 presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il l”° marzo 2010.

” 

Roma, lì 15 febbraio 2010

” 

Firmato

Il Presidente: Luigi Giampaolino

” 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 Febbraio 2010

Il Segretario: Maria Esposito

” 

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...