Spese di formazione 4.0 ammissibili al credito d’imposta

Il credito d'imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica

Spese di formazione 4.0 ammissibili al credito d'imposta

industri 40L'ultima legge di bilancio ha introdotto un'agevolazione fiscale per la formazione sulle tecnologie 4.0. Il Mise sta lavorando in questi giorni al decreto attuativo che dovrà  stabilire le modalità  per accedere al bonus.

Spese di formazione 4.0 ammissibili al credito d'imposta

Sono ammissibili al credito d'imposta, non tutte le attività  di formazione ma solo le quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali:

“·” ” ” ” ” ” ” ”  big data e analisi dei dati;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  cloud e fogcomputing;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  cyber security;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  sistemi cyber-fisici;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  prototipazione rapida;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  sistemi di visualizzazione e realtà  aumentata;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  robotica avanzata e collaborativa;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  interfaccia uomo macchina;

“·” ” ” ” ” ” ” ”  manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività  di formazione elencate devono essere applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla legge di Bilancio (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione).

Le attività  di formazione devono, inoltre essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il credito d'imposta” non può essere fruito per la” formazione ordinaria” o” periodica” organizzata dall'impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il nuovo incentivo,” pari al 40%,” ha” durata temporanea” e si applica esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Per i soggetti “solari” quindi l'agevolazione compete per le spese sostenute nel 2018.

Si rafforza l'incentivo per le imprese: sarà  infatti possibile per gli imprenditori spesare oltre alle ore del personale impegnato nella formazione anche il costo relativo al tutor/docente aziendale.
Per i costi del “tutor/docente” è previsto un tetto massimo di spesa che dovrebbe essere pari al 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente

Poiché il credito d'imposta è fruibile in forma automatica – senza cioè preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Pubblica – l'attività  di formazione svolta nel periodo successivo a quello in corso in data 31 dicembre 2017 può beneficiare del Bonus Formazione 4.0 anche se tenutasi prima del decreto attuativo, purché rientri nell'ambito di applicazione Industria 4.0.

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