Scale mobili in servizio pubblico

Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio

Scale mobili in servizio pubblico

G.U. n. 4 del 05.01.2018Decreto 22 dicembre 2017 Modifica del decreto 18 settembre 1975, recante: “«Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.”». G.U. n. 4 del 05.01.2018

Art. 1.

L'art. 6 “«Norme di esercizio”» del decreto ministeriale 18 settembre 1975, “«Norme tecniche di sicurezza per” la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico”», punto 6.1 “«Regolamento di esercizio”», quinto” comma, terzo punto “«divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.”», è così modificato:

“«divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle scale mobili o tappeti mobili”».

G.U. n. 4 del 05.01.2018Decreto 22 dicembre 2017

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