Ruolo del CSE e criticità  delle fasi lavorative in quota

La gestione della sicurezza nel cantiere edile

Ruolo del CSE e criticità  delle fasi lavorative in quota

Ruolo del CSE e criticità  delle fasi lavorative in quotaIntervento del dott. ing. Carmelo G. Catanoso Seminario La gestione della sicurezza nel cantiere edile Ruolo del CSE e criticità  delle fasi lavorative in quota Pubblichiamo in allegato gli atti del seminario del 29 novembre 2017 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma
Ancora oggi non sono definiti con chiarezza:
• quale sia il campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, visti gli attuali contenuti dell'allegato X;
• la necessità  di integrare la sicurezza fin dalla concezione dell'opera;
• come devono essere coinvolti gli altri attori del processo costruttivo neanche citati nella norma come il progettista e il direttore dei lavori per il committente;
• i rapporti che devono sussistere tra CSP/CSE ed i progettisti e direttori dei lavori;
• il ruolo del CSP e del CSE;
• il rapporto tra PSC e DUVRI in un appalto all'interno di un'azienda dove c'è un committente che è anche datore di lavoro;
• i requisiti concreti, e non solo documentali, di idoneità  tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici;
• la gestione dei lavoratori autonomi presenti in cantiere;
• ecc., ecc..
Il committente o il responsabile dei lavori e il progettista, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte progettuali ed organizzative, si attengono ai principi e alle misure”  generali”  di”  tutela”  di”  cui”  all'articolo”  15.”  Al”  fine”  di permettere”  la”  pianificazione”  dell'esecuzione”  in”  condizioni”  di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori e il progettista prevedono nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Le scelte progettuali ed organizzative”  di”  cui”  al”  p.”  1.1.1″  lett.”  a)”  dell'allegato”  XV”  al presente decreto, sono effettuate in collaborazione con il coordinatore per la progettazione ed indicate nel piano di cui all'art. 100 del presente decreto.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, verifica l'avvenuta redazione dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, il committente,” ”  anche” ”  nei” ”  casi” ”  di coincidenza” ”  con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente” ”  all'affidamento” ”  dell'incarico di progettazione, in relazione alle dimensioni e complessità  dell'opera, designa uno o più coordinatori per la progettazione che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.
Nella fase di progettazione dell'opera il coordinatore per la progettazione promuove incontri di coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori e con il progettista al fine di dare attuazione agli obblighi di cui ai comma 1 e 2
Fatta salva l'idoneità  tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività  di scavo nei cantieri è eseguita dal progettista con la collaborazione del coordinatore per la progettazione. Quando il progettista coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis…. Omissis

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