Registri degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici e degli infortuni

Documento a cura di Cinzia Frascheri

Registri degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici e degli infortuni

Documento a cura di Cinzia FrascheriGli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti. Il tema dell'epidemiologia dell'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità  nell'eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà  nel redigere anamnesi accurate.
Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività  (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità  per la salute umana

Dal 12 ottobre i datore di lavoro avranno a disposizione le modalità  telematiche per comunicare i dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e ad agenti biologici, direttamente sul portale dell'INAIL, in uno spazio azienda dedicato, accessibile solo con codice. Nella stessa data è previsto anche che l'obbligo a carico del datore di lavoro riferito alla comunicazione delle informazioni e dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, già  parzialmente predisposto in modalità  telematica, vada definitivamente a regime:
– per la comunicazione degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, per i quali attualmente era prevista la modalità  del “Cruscotto degli infortuni”, è previsto un nuovo portale dedicato.
– la comunicazione degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), a fini statistici e informativi diviene obbligatoria, a carico del datore di lavoro.

Le disposizioni normative e procedurali, a carico del datore di lavoro, relative alla tenuta dei registri dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni (art.243, DLGS 81 del 2008 s.m.), così come dei lavoratori esposti agli agenti biologici (art. 280, DLGS 81 del 2008 s.m.) hanno trovato per lungo tempo completa sovrapposizione con quanto previsto per il registro degli infortuni (sul tema, art.18, comma 1, lett. r, DLGS 81 del 2008 s.m.).
Difatti, riferendosi a quanto disposto all'art.53, comma 6, prima delle significative modifiche apportate nel 2015, nei riguardi dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici (al pari del registro degli infortuni) era previsto rimanessero in vigore fino a “«sei mesi”» dopo l'adozione del decreto interministeriale con il quale si sarebbe istituito il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione (SINP). Un Sistema innovativo (che ricordiamo, non previsto nel DLGS 626 del 1994), finalizzato non solo alla costituzione di una banca dati informatizzata nazionale prevista per raccogliere tutte le comunicazioni dei datori di lavoro relative agli infortuni sul lavoro, a fini statistici e assicurativi, ma quale sistema più ampio di gestione e di confronto dei flussi informativi, nonché dei dati relativi al quadro occupazionale e di rischio, utili al promuovere interventi mirati di prevenzione. Un utilissimo strumento che avrebbe dovuto essere istituito, secondo quanto disposto ai sensi dell'art.8, comma 4, “«entro 180 giorni”» dalla data di entrata in vigore del DLGS 81 del 2008 s.m..

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