bozza modifica Regolamento formazione professionale continua
Collegi dei Geometri e Geometri Laureati
bozza modifica Regolamento formazione professionale continua
bozza di modifica del Regolamento per la formazione professionale continua che ha recepito le osservazioni emerse nell'ambito della scorsa Assemblea dei Presidenti.
Dal 1″° gennaio 2015 è in vigore il regolamento per la formazione professionale dei geometri; tra le novità più rilevanti l'obbligo di acquisire 60 CFP in 3 anni e il curriculum professionale certificato, CPC. In recepimento delle osservazioni emerse nell'ambito della scorsa Assemblea dei Presidenti, è stata elaborata e trasmessa (circolare) la bozza di modifica del regolamento formazione professionale continua dei geometri.
Tra le novità introdotte nello schema di regolamento per la formazione continua, in riferimento all'assolvimento obbligo formativo, si ha che:
la formazione svolta nell'anno di iscrizione è validata ai fini dei CFP
fino al compimento del 65″°anno di età (per quanto riguarda l'obbligo di conseguire nel triennio almeno 60 CFP)
qualora l'iscritto nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP
Per i corsi di formazione previsti da norme specifiche (art. 3 comma 2 lettera b) nei quali possono essere previsti anche esami finali, l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale
E' ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all 'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.
2. E' previsto uno specifico sistema di” Formazione a Distanza Qualificata” (FAD-Q) nel caso in cu i la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:
a) la piattaforma formativa deve avere i requ isiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;
b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;
c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.
E' istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività .
Il CPC contiene:
a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
b) la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
c) le qualifiche professionali acquisite;
d) i titoli professionali acquisiti.
bozza modifica Regolamento formazione professionale continua