Corsi antincendio di base e antincendio avanzato

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 maggio 2017

Corsi antincendio di base e antincendio avanzato

E-learning_5.pngMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 maggio 2017 GU n.111 del 15-5-2017
Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato”  per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio”  a”  bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.

Il presente decreto disciplina l'addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformita' rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformita' alle norme di cui al comma 1.
I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all'organizzazione, alle modalita' operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata.
Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere.
Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato
Il corso di addestramento antincendio di base di cui all'art. 1, comma 2, ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.
Il corso di addestramento antincendio avanzato di cui all'art. 1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A1 al presente decreto.
Ai suddetti corsi di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo effettua tutte le tipologie d'intervento elencate negli addestramenti pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1.
Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 4, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

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