chiarimenti organizzativi sull’attività  di vigilanza

INL: cir.2 – profili logistici, di coordinamento e di programmazione dell'attività  di vigilanza

chiarimenti organizzativi sull'attività  di vigilanza

circolare INRL'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la lettera circolare prot. 2/2017 del 22 febbraio 2017, con la quale, facendo seguito alla”  circolare n. 2 del 25 gennaio 2017, fornisce ulteriori indicazioni operative – ai propri ispettori – circa i profili logistici, di coordinamento e di programmazione dell'attività  di vigilanza. In particolare, la nota dell'Agenzia attiene alla notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, d'intesa con INPS e INAIL. Innanzitutto, l'Agenzia specifica che l'assenza del logo INL sulle buste non appare ostativa alla corretta notificazione degli atti.
Quanto alla indicazione della sede dove far pervenire le cartoline di ritorno, andranno indicate le competenti sedi di INPS e INAIL atteso che, come già  indicato con circolare n. 2 del 25 gennaio 2017, “i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi degli Istituti che trasmetteranno copia del relativo verbale alla competente sede dell'Ispettorato”.
MODULISTICA
L'INL, l'INPS e l'INAIL stanno elaborando tutta la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività  da parte di tutto il personale ispettivo. Trattasi non soltanto del verbale unico di accertamento, ma del verbale di primo accesso, del verbale di sospensione dell'attività  imprenditoriale, dei verbali di acquisizione di dichiarazioni ecc.
In relazione agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, ferme restando le iniziative oggetto della richiamata convenzione, al fine di evidenziare l'efficacia degli stessi sotto il profilo della interruzione della prescrizione dei crediti, si ritiene opportuno riportare sui relativi verbali la seguente dicitura “Il presente verbale – in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, che assegna all'INL le prerogative già  esercitate dagli Istituti previdenziali – interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati”.
Per quanto concerne la sottoscrizione del verbale da parte degli ispettori INPS/INAIL, nello stesso potrà  essere inoltre indicata l'appartenenza del relativo personale (“f.to funzionari ispettivi INPS/INAIL”).
ATTIVITà€ DI VIGILANZA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA DA PARTE DEL PERSONALE EX MINISTERO DEL LAVORO
Con la citata circ. n. 2/2017 è stato previsto che un contingente di personale di provenienza ministeriale sarà  adibito, a rotazione, allo svolgimento di una attività  di vigilanza previdenziale e assicurativa.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che lo svolgimento di tale attività  dovrà  avere luogo contestualmente alle iniziative di formazione che gli Istituti stanno avviando, affinché possano essere alternati periodi formativi in aula e giornate di “affiancamento”. Analoghe iniziative formative saranno programmate per il personale ispettivo INPS e INAIL.
PERSONALE DI VIGILANZA SITUATO NELLA REGIONE SICILIA E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
L'attività  dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è evidentemente limitata alla vigilanza di carattere previdenziale e assicurativo.
Da ciò discende che, in tali realtà , le indicazioni contenute nella circ. n. 2/2017 non possano trovare diretta applicazione. Ne consegue che detto personale, appartenente ai ruoli INPS e INAIL, continuerà  a svolgere la consueta attività , fermi restando gli obblighi di osservare le indicazioni dell'INL utilizzando la relativa modulistica.

Programmazione dell'attività  ispettiva
Le funzioni di programmazione e di coordinamento di tutta l'attività  ispettiva sono assicurate dalla competente struttura centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto riguarda le singole realtà  territoriali, dai Dirigenti delle diverse sedi dell'Ispettorato che, a tal fine, possono avvalersi del Coordinatore della vigilanza e dei “referenti” degli Istituti previdenziali.
Parallelamente al Coordinatore della vigilanza, gli Istituti provvedono infatti ad individuare uno o più “referenti” secondo i rispettivi ordinamenti (per l'INPS potranno pertanto coincidere con gli attuali RUO, mentre per l'INAIL con il personale, anche amministrativo, responsabile del coordinamento della vigilanza). Tali referenti saranno in numero adeguato a coprire ciascuna realtà  territoriale e andranno comunicati sia alla Direzione centrale vigilanza, sia alla competente sede territoriale dell'Ispettorato.
Il coordinamento e l'uniformità  delle soluzioni giuridiche adottate sono assicurate, oltre che dai Dirigenti dell'Ispettorato, dal Coordinatore della vigilanza, dai Responsabili di Area e – con riferimento alla vigilanza previdenziale e assicurativa – dai referenti della vigilanza INPS e INAIL, che condivideranno in apposite riunioni periodiche eventuali criticità  riscontrate nell'esercizio dell'attività . Ferme restando le specificità  della vigilanza assicurativa – nell'ambito della quale la liquidazione del verbale è rimessa alla competente sede dell'Istituto –”  eventuali problematiche interpretative potranno inoltre essere sottoposte alle valutazioni della sede centrale dell'Ispettorato o delle competenti sedi interregionali della stessa Agenzia. Al fine di una maggiore snellezza dell'azione ispettiva e delle relative procedure è pertanto da ritenersi superata, per tutto il personale ispettivo, la c.d. procedimentalizzazione già  prevista dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2009, prot. n. 8716.

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tratto da dottrinalavoro.it

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