Regolamento per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo per la sicurezza sul lavoro

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP

Regolamento per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo per la sicurezza sul lavoro

ministero del lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sul Suppl. Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016, il Decreto n. 183 del 25 maggio 2016 con il Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (sistema informativo per la sicurezza sul lavoro), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2016

Definiziono principali presenti nel decreto:

a) “«SINP”», il sistema informativo nazionale”  per”  la”  prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) “«Enti”», le”  amministrazioni”  che”  costituiscono”  il”  SINP:”  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,”  il”  Ministero”  della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province”  autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione”  contro”  gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) “«SPC”», il”  sistema”  pubblico”  di”  connettivita'”  di”  cui”  agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005;
d)”  “«servizi”  informatici”»,”  le”  procedure”  applicative”  messe”  a disposizione dalle amministrazioni”  per”  consentire”  la”  trasmissione informatica dei dati di cui”  all'articolo”  3,”  secondo”  le”  modalita' stabilite all'articolo 4, del”  presente”  decreto,”  in”  conformita'”  a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo”  n.”  82″  del 2005 ;
e) “«regole tecniche”», le”  disposizioni”  di”  cui”  al”  decreto”  del Presidente del Consiglio dei”  ministri”  1″°”  aprile”  2008,”  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21″  giugno”  2008,”  n.”  144,”  recante”  regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico”  di connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71 del decreto legislativo
n. 82 del 2005 nonche' le modalita' definite nelle specifiche”  e”  nei documenti”  tecnico-operativi”  pubblicati”  dall'Agenzia”  per”  l'Italia Digitale (gia' DigitPA) a decorrere dal 14 ottobre 2005 e”  successivi aggiornamenti,”  recanti”  i”  requisiti” ”  del” ”  sistema” ”  pubblico” ”  di cooperazione” ”  (SPCoop)” ”  e” ”  le” ”  specifiche” ” ”  e” ” ”  standard” ” ”  per l'interoperabilita', cooperazione applicativa e accesso (SICA);
f)”  “«cooperazione”  applicativa”»,”  l'interazione”  tra”  i” ”  sistemi informatici”  delle”  pubbliche”  amministrazioni”  regolamentata” ”  dalle regole tecniche SPCoop di cui alla lettera e), che avviene tramite le porte di dominio;
g) “«accordo di”  servizio”»,”  atto”  tecnico”  che”  ha”  lo”  scopo”  di definire”  le” ”  prestazioni” ”  del” ”  servizio” ”  e” ”  le” ”  modalita'” ”  di erogazione/fruizione,”  ovvero”  le”  funzionalita'”  del”  servizio,” ”  le interfacce di scambio”  dei”  messaggi”  tra”  erogatore”  e”  fruitore,”  i requisiti di qualita' del”  servizio”  dell'erogazione/fruizione,”  e”  i requisiti”  di” ”  sicurezza” ”  dell'erogazione/fruizione.” ”  E'” ”  redatto dall'erogatore in collaborazione con i”  fruitori”  secondo”  le”  regole tecniche di cui alla lettera e) e viene reso pubblico”  dall'erogatore attraverso le”  infrastrutture”  condivise”  dal”  SPC”  (registro”  SICA). L'erogatore e' inoltre responsabile della gestione del ciclo di”  vita dei propri accordi di”  sevizio”  e”  dell'erogazione”  del”  servizio”  in conformita' con gli accordi;
h)”  “«porta”  di”  dominio”»,”  componente”  architetturale” ”  del” ”  SPC attraverso” ”  il” ”  quale” ”  si” ”  accede” ” ”  al” ” ”  dominio” ” ”  applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
i) “«credenziali di autenticazione”», i dati ed i”  dispositivi,”  in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa”  univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
l) “«profilo di”  autorizzazione”»,”  l'insieme”  delle”  informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di”  individuare”  a quali”  dati”  essa”  puo'”  accedere,”  nonche'”  i”  trattamenti”  a” ”  essa consentiti;
m) “«rete infranet”», rete per l'interconnessione e la cooperazione in”  ambito” ”  SPC” ”  tra” ”  i” ”  sistemi” ”  informativi” ”  della” ”  pubblica amministrazione;
n) “«identita' federata”», gestione”  delle”  identita'”  digitali”  in modo trasversale a due o piu' organizzazioni federate”  come”  definita in SPC;
o) “«tracciatura”»,”  tracciamento”  delle”  operazioni”  compiute”  con identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati;
p) “«carta nazionale dei”  servizi”»,”  il”  documento”  rilasciato”  su supporto informatico per consentire l'accesso per via”  telematica”  ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
q) “«carta”  d'identita'”  elettronica”»,”  il”  documento”  d'identita' munito”  di”  elementi”  per”  l'identificazione”  fisica” ”  del” ”  titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del”  suo titolare.

” 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2016, n. 183

Regolamento”  recante”  regole”  tecniche”  per”  la”  realizzazione”  e”  il

funzionamento del SINP, nonche' le”  regole”  per”  il”  trattamento”  dei

dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del”  decreto”  legislativo”  9

aprile 2008, n. 81. ” 

” 

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  IL MINISTRO DEL LAVORO

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  E DELLE POLITICHE SOCIALI

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  e

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  IL MINISTRO DELLA SALUTE

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  di concerto con

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

” 

”  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,”  n.”  81,”  e”  successive

modificazioni, recante attuazione”  dell'articolo”  1,”  della”  legge”  3

agosto 2007, n. 123, in”  materia”  di”  tutela”  della”  salute”  e”  della

sicurezza nei luoghi di lavoro,”  di”  seguito”  indicato”  come”  decreto

legislativo n. 81 del 2008;

”  Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del richiamato decreto

legislativo n. 81 del 2008 con il quale viene”  istituito”  il”  Sistema

informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di”  lavoro

e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche”  per”  la

realizzazione e il funzionamento del SINP;

”  Vista”  la”  legge”  23″  agosto”  1988,”  n.”  400,”  recante” ”  disciplina

dell'attivita'”  di”  Governo”  e”  ordinamento”  della” ”  Presidenza” ”  del

Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

”  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,”  e”  successive

modificazioni, recante il codice in materia di”  protezione”  dei”  dati

personali di seguito indicato come decreto”  legislativo”  n.”  196″  del

2003;

”  Visto il decreto legislativo 7 marzo ” 2005,”  n.”  82,”  e”  successive

modificazioni, recante il”  codice”  dell'amministrazione”  digitale”  di

seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005;

”  Visto il decreto del”  Presidente”  del”  Consiglio”  dei”  ministri”  1″°

aprile 2008, n. 32393 recante regole tecniche e di sicurezza”  per”  il

funzionamento del Sistema pubblico di connettivita';

”  Visto il decreto-legge 31″  maggio”  2010,”  n.”  78,”  convertito,”  con

modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,”  n.”  122,”  recante”  misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con il”  quale”  si

prevede”  la”  soppressione”  dell'ISPESL”  e” ”  dell'IPSEMA” ”  e la” ”  loro

incorporazione all'INAIL;

”  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,

n. 90, recante il testo unico”  delle”  disposizioni”  regolamentari”  in

materia di ordinamento militare e, in particolare,”  gli”  articoli”  da

244 a 264 recanti il regolamento attuativo dell'articolo 3, comma”  2,

del decreto legislativo del 9 aprile”  2008,”  n.”  81,”  in”  materia”  di

tutela della salute e della”  sicurezza”  nei”  luoghi”  di”  lavoro,”  con

riferimento alle forze armate;

”  Visto il parere del garante per la protezione”  dei”  dati”  personali

del 31 marzo 2008 reso sullo schema di decreto”  legislativo”  volto”  a

dare attuazione alla legge 3 agosto”  2007,”  n.”  123,”  in”  materia”  di

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

”  Considerati i contenuti del protocollo di intesa 2007 allegato alla

delibera INAIL n. 285 del 25 luglio 2007, in”  cui”  il”  Ministero”  del

lavoro e delle politiche”  sociali,”  il”  Ministero”  della”  salute,”  le

regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'INAIL, l'ISPESL”  e

l'IPSEMA”  condividevano”  l'impegno”  di”  realizzare”  un”  programma”  di

collaborazione, con definizione dei rispettivi ruoli di”  committenti,

utilizzatori”  e”  fornitori,”  finalizzato”  all'impostazione”  ed” ”  allo

sviluppo in progress”  del”  SINP”  per”  il”  raggiungimento”  dei”  propri

obiettivi istituzionali e nel rispetto delle”  reciproche”  funzioni”  e

competenze;

”  Acquisita l'intesa con il Ministro della difesa,”  con”  il”  Ministro

dell'interno e con il Ministro”  dell'economia”  e”  delle”  finanze”  per

l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma”  4,”  del

decreto legislativo n. 81 del 2008 per la disciplina”  delle”  speciali

modalita' con le”  quali”  le”  forze”  armate”  e”  le”  forze”  di”  polizia

partecipano”  al”  sistema”  informativo”  relativamente”  alle”  attivita'

operative e addestrative;

”  Acquisiti i pareri del garante per la protezione dei dati personali

espressi in data 7 luglio 2011 e in data 12 giugno 2014;

”  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti”  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e”  di”  Bolzano,

espresso in data 21 dicembre 2011;

”  Udito”  il”  parere”  del”  Consiglio”  di”  Stato”  reso”  dalla” ”  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012;

”  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,”  a

norma dell'articolo 17,”  comma”  3,”  della”  legge”  n.”  400″  del”  1988,

effettuata con nota n. 519 in data 28 gennaio 2016;

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Adottano

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  il seguente regolamento:

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 1

” 

” 

”  ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Definizioni

” 

”  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

” ” ”  a) “«SINP”», il sistema informativo nazionale”  per”  la”  prevenzione

nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.

81 del 2008;

” ” ”  b) “«Enti”», le”  amministrazioni”  che”  costituiscono”  il”  SINP:”  il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,”  il”  Ministero”  della

salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province”  autonome

di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione”  contro

gli infortuni sul lavoro (INAIL);

” ” ”  c) “«SPC”», il”  sistema”  pubblico”  di”  connettivita'”  di”  cui”  agli

articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005;

” ” ”  d)”  “«servizi”  informatici”»,”  le”  procedure”  applicative”  messe”  a

disposizione dalle amministrazioni”  per”  consentire”  la”  trasmissione

informatica dei dati di cui”  all'articolo”  3,”  secondo”  le”  modalita'

stabilite all'articolo 4, del”  presente”  decreto,”  in”  conformita'”  a

quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo”  n.”  82″  del

2005 ;

” ” ”  e) “«regole tecniche”», le”  disposizioni”  di”  cui”  al”  decreto”  del

Presidente del Consiglio dei”  ministri”  1″°”  aprile”  2008,”  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 21″  giugno”  2008,”  n.”  144,”  recante”  regole

tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico”  di

connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71 del decreto legislativo

n. 82 del 2005 nonche' le modalita' definite nelle specifiche”  e”  nei

documenti”  tecnico-operativi”  pubblicati”  dall'Agenzia”  per”  l'Italia

Digitale (gia' DigitPA) a decorrere dal 14 ottobre 2005 e”  successivi

aggiornamenti,”  recanti”  i”  requisiti” ”  del” ”  sistema” ”  pubblico” ”  di

cooperazione” ”  (SPCoop)” ”  e” ”  le” ”  specifiche” ” ”  e” ” ”  standard” ” ”  per

l'interoperabilita', cooperazione applicativa e accesso (SICA);

” ” ”  f)”  “«cooperazione”  applicativa”»,”  l'interazione”  tra”  i” ”  sistemi

informatici”  delle”  pubbliche”  amministrazioni”  regolamentata” ”  dalle

regole tecniche SPCoop di cui alla lettera e), che avviene tramite le

porte di dominio;

” ” ”  g) “«accordo di”  servizio”»,”  atto”  tecnico”  che”  ha”  lo”  scopo”  di

definire”  le” ”  prestazioni” ”  del” ”  servizio” ”  e” ”  le” ”  modalita'” ”  di

erogazione/fruizione,”  ovvero”  le”  funzionalita'”  del”  servizio,” ”  le

interfacce di scambio”  dei”  messaggi”  tra”  erogatore”  e”  fruitore,”  i

requisiti di qualita' del”  servizio”  dell'erogazione/fruizione,”  e”  i

requisiti”  di” ”  sicurezza” ”  dell'erogazione/fruizione.” ”  E'” ”  redatto

dall'erogatore in collaborazione con i”  fruitori”  secondo”  le”  regole

tecniche di cui alla lettera e) e viene reso pubblico”  dall'erogatore

attraverso le”  infrastrutture”  condivise”  dal”  SPC”  (registro”  SICA).

L'erogatore e' inoltre responsabile della gestione del ciclo di”  vita

dei propri accordi di”  sevizio”  e”  dell'erogazione”  del”  servizio”  in

conformita' con gli accordi;

” ” ”  h)”  “«porta”  di”  dominio”»,”  componente”  architetturale” ”  del” ”  SPC

attraverso” ”  il” ”  quale” ”  si” ”  accede” ” ”  al” ” ”  dominio” ” ”  applicativo

dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;

” ” ”  i) “«credenziali di autenticazione”», i dati ed i”  dispositivi,”  in

possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa”  univocamente

correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

” ” ”  l) “«profilo di”  autorizzazione”»,”  l'insieme”  delle”  informazioni,

univocamente associate a una persona, che consente di”  individuare”  a

quali”  dati”  essa”  puo'”  accedere,”  nonche'”  i”  trattamenti”  a” ”  essa

consentiti;

” ” ”  m) “«rete infranet”», rete per l'interconnessione e la cooperazione

in”  ambito” ”  SPC” ”  tra” ”  i” ”  sistemi” ”  informativi” ”  della” ”  pubblica

amministrazione;

” ” ”  n) “«identita' federata”», gestione”  delle”  identita'”  digitali”  in

modo trasversale a due o piu' organizzazioni federate”  come”  definita

in SPC;

” ” ”  o) “«tracciatura”»,”  tracciamento”  delle”  operazioni”  compiute”  con

identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati;

” ” ”  p) “«carta nazionale dei”  servizi”»,”  il”  documento”  rilasciato”  su

supporto informatico per consentire l'accesso per via”  telematica”  ai

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

” ” ”  q) “«carta”  d'identita'”  elettronica”»,”  il”  documento”  d'identita'

munito”  di”  elementi”  per”  l'identificazione”  fisica” ”  del” ”  titolare

rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con

la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del”  suo

titolare.

”  2. Per le altre definizioni in materia di “«salute e”  sicurezza”  nei

luoghi di lavoro”», si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo

2 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

”  3.”  Per”  le”  altre”  definizioni”  in”  materia”  di” ”  “«amministrazione

digitale”»”  si”  fa”  riferimento”  a” ”  quelle” ”  contenute” ”  nel” ”  Codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto”  legislativo”  n.”  82

del 2005.

”  4. Per le altre definizioni in”  materia”  di”  “«protezione”  dei”  dati

personali”» si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo”  4″  del

decreto legislativo n. 196 del 2003.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 2

” 

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Finalita' ed ambito di applicazione

” 

”  1. Il SINP si basa sulla”  cooperazione”  applicativa”  tra”  gli”  enti

indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b).

”  2. Il presente decreto definisce:

” ” ”  a) il funzionamento del SINP;

” ” ”  b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;

” ” ”  c) i dati del SINP e i relativi standard;

” ” ”  d) le regole tecniche finalizzate alla”  trasmissione”  informatica

dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;

” ” ”  e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;

” ” ”  f) le misure di sicurezza e le”  responsabilita'”  nell'ambito”  del

SINP.

”  3. Per quanto concerne il monitoraggio”  della”  produzione”  e”  della

qualita' dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole”  adottate

dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati”  all'articolo

1, comma 1, lettera b).

”  4. Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per

consentire la trasmissione all'INAIL dei dati”  che”  costituiscono”  il

flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici”  minimi

stabiliti nel presente decreto.

”  5. Il SINP viene reso disponibile per ciascun”  ente”  attraverso”  un

portale basato su”  un'infrastruttura”  dell'INAIL,”  con”  le”  modalita'

tecniche definite negli articoli 4, 6 e 7.

”  I contenuti disponibili – ivi compresi i”  livelli”  di”  accesso,”  le

chiavi di ricerca e i criteri di lettura delle”  informazioni”  -”  sono

correlati alle specifiche funzioni”  e”  ruoli,”  precisamente”  indicati

negli allegati E) e F). I contenuti degli allegati E) e F)”  non”  sono

suscettibili di modifica secondo la procedura ” prevista”  all'articolo

3, comma 5.

”  6.”  Il”  SINP”  rende”  disponibile”  agli”  enti” ”  fruitori,” ”  di” ”  cui

all'allegato E), strumenti di accesso e di analisi dei dati”  ritenuti

adeguati dal tavolo tecnico di cui all'articolo 5 nel rispetto”  degli

articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,”  n.”  196,

riservati”  ai”  soggetti”  legittimati”  ad”  accedere”  ai”  dati”  di”  cui

all'allegato A, in base alle specifiche funzioni in concreto”  svolte,

anche in relazione alla competenza territoriale.

” ” ” ”  ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 3

” 

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Dati contenuti nel SINP

” 

”  1. Il SINP contiene unicamente i dati individuati nell'allegato”  A)

e periodicamente conferiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera b).

”  2. Per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo”  8,”  comma

4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 le forze armate,”  le”  forze

di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”  partecipano”  al

sistema”  informativo”  relativamente”  alle” ”  attivita'” ”  operative” ”  e

addestrative con i dati”  relativi”  agli”  infortuni”  e”  alle”  malattie

professionali”  del”  personale”  appartenente” ”  ai” ”  rispettivi” ”  ruoli

organici. I predetti dati, preventivamente anonimizzati e”  aggregati,

sono comunicati”  al”  SINP”  per”  il”  tramite”  dell'INAIL”  con”  cadenza

annuale, per fini statistici. Per le forze”  armate,”  compresa”  l'Arma

dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa.”  Per

la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i”  dati

sono forniti dal Ministero dell'interno e, per la Guardia di finanza,

dal”  Ministero”  dell'economia”  e”  delle”  finanze,”  per” ”  la” ”  Polizia

penitenziaria dal Ministero della giustizia, per il”  Corpo”  forestale

dello Stato dal Ministero”  delle”  politiche”  agricole,”  alimentari”  e

forestali.

”  3.”  Le”  informazioni”  che”  derivano”  dalla”  elaborazione”  dei”  dati

contenuti nel SINP, in conformita' con quanto disposto”  dall'articolo

8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per”  le”  finalita'

di”  orientamento,”  programmazione,” ”  pianificazione” ”  e” ”  valutazione

dell'efficacia di azioni”  di”  prevenzione”  degli”  infortuni”  e”  delle

malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative”  attivita'

di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli”  di

efficacia”  degli”  interventi,” ”  devono” ”  consentire” ”  la” ”  conoscenza

necessaria a tali finalita', con particolare riguardo a:

” ” ”  a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei

settori produttivi,”  delle”  dimensioni,”  della”  consistenza”  e”  della

qualificazione delle imprese e delle Unita' produttive, nonche' delle

dinamiche occupazionali, della”  distribuzione”  e”  della”  composizione

della forza lavoro, secondo la classificazione per categoria di”  dati

di”  cui”  all'allegato”  A),”  fonte”  informativa”  di”  provenienza” ”  per

competenza e ruoli in materia”  di”  salute”  e”  sicurezza”  sul”  lavoro,

tipologia di dati”  e”  operazioni”  eseguibili”  sui”  dati”  sensibili”  e

giudiziari di cui all'allegato F);

” ” ”  b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere,”  che”  origina

dalla elaborazione di dati personali e giudiziari”  dei”  lavoratori”  e

dati sensibili, ivi”  compresi”  i”  dati”  dei”  registri”  degli”  esposti

previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni,”  nonche'

i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81

del 2008 secondo la classificazione per”  categoria”  di”  dati”  di”  cui

all'allegato A), fonte informativa di provenienza”  per”  competenze”  e

ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di”  dati

e operazioni eseguibili”  sui”  dati”  sensibili”  e”  giudiziari”  di”  cui

all'allegato F);

” ” ”  c) per”  ogni”  settore”  ed”  attivita',”  ivi”  compreso”  il”  settore

marittimo, quadro di”  salute”  e”  sicurezza”  dei”  lavoratori”  e”  delle

lavoratrici comprendente i dati sugli eventi”  e”  problemi”  di”  salute

relativi a infortuni”  o”  malattie”  professionali”  da”  lavoro,”  eventi

morbosi e mortali potenzialmente”  connettibili”  al”  lavoro”  derivanti

dalle fonti gia' individuate dal protocollo INAIL – Regioni -”  ISPESL

2007 richiamato dall'articolo 8 del decreto”  legislativo”  n.”  81″  del

2008, nonche' dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a

un giorno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo”  n.”  81″  del

2008 (ex registri infortuni),”  dalle”  banche”  dati,”  dai”  sistemi”  di

sorveglianza, dai registri secondo la classificazione”  per”  categoria

di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza, per

competenze e ruoli in materia”  di”  salute”  e”  sicurezza”  sul”  lavoro,

tipologia di dati”  e”  operazioni”  eseguibili”  sui”  dati”  sensibili”  e

giudiziari di cui all'allegato F);

” ” ”  d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte,

derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione elaborati

secondo le indicazioni dei comitati di coordinamento regionale di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dai”  piani”  di

settore dell'INAIL, implementati”  a”  seguito”  dell'incorporazione”  di

ISPESL e IPSEMA (quali azioni”  di”  sistema,”  soluzioni”  sperimentate,

metodologie,”  buone”  pratiche)”  in”  relazione” ”  alle” ”  priorita'” ”  di

intervento individuate secondo la classificazione”  per”  categoria”  di

dati di cui all'allegato A), fonte”  informativa”  di”  provenienza”  per

competenze e ruoli in materia di salute”  e”  sicurezza”  sul”  lavoro”  e

tipologia di dati di cui all'allegato F);

” ” ”  e)”  quadro”  degli”  interventi”  di”  vigilanza”  delle” ”  istituzioni

preposte, comprendente”  i”  dati”  analitici”  e”  quelli”  relativi”  alle

violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul”  lavoro,

acquisiti nello svolgimento delle attivita'”  ispettive”  condotte”  dai

soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in

ogni settore di attivita' ivi compreso il settore marittimo,”  secondo

la classificazione per categoria di”  dati”  di”  cui”  all'allegato”  A),

fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di

salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato

F);

” ” ”  f)”  il”  quadro”  relativo” ”  agli” ”  infortuni” ”  sotto” ”  la” ”  soglia

indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di”  attivita'

secondo la classificazione per categoria di dati di cui”  all'allegato

A), fonte informativa”  di”  provenienza”  per”  competenza”  e”  ruoli”  in

materia di salute”  e”  sicurezza”  sul”  lavoro,”  tipologia”  di”  dati”  e

operazioni eseguibili sui dati sensibili di cui all'allegato F);

”  4. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

” ” ”  a) allegato A) “«schema”  dati”  SINP”»,”  contenente”  la”  descrizione

puntuale dei dati di cui ai commi 2 e 3;

” ” ”  b) allegato B) “«sistemi di classificazione”»,”  contenente”  tabelle

ausiliarie utilizzate per assegnare i”  valori”  ad”  alcuni”  dei”  campi

contenuti nell'allegato A);

” ” ”  c) allegato C) “«formati di”  trasmissione”  dei”  dati”  del”  sistema

informativo SINP”»;

” ” ”  d) allegato D) “«servizi di cooperazione applicativa del SINP”»;

” ” ”  e) allegato E)”  “«Enti”  fruitori”»,”  contenente”  l'indicazione”  dei

soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato”  A),”  in

base”  alle”  specifiche”  funzioni”  in”  concreto”  rivestite,”  anche”  in

relazione alla rispettiva”  competenza”  territoriale”  e,”  per”  ciascun

soggetto, le macrocategorie di dati di cui all'articolo 8,”  comma”  6,

del decreto legislativo n.”  81″  del”  2008,”  le”  fonti”  normative,”  le

rilevanti finalita' di interesse pubblico, le tipologie”  di”  dati”  ai

sensi del decreto”  legislativo”  n.”  196″  del”  2003″  e”  le”  operazioni

eseguibili sui dati sensibili e giudiziari;

” ” ”  f)”  allegato”  F)”  “«Enti”  fornitori”»,”  contenente” ”  per” ”  ciascuna

macrocategoria”  di”  cui”  all'articolo”  8,”  comma” ”  6,” ”  del” ”  decreto

legislativo n. 81 del 2008, le categorie dei dati di cui all'allegato

A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli”  degli

enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo

n. 196 del 2003 e le”  operazioni”  eseguibili”  sui”  dati”  sensibili”  e

giudiziari.

”  5. Gli allegati di cui al comma 4, fermo restando”  quanto”  previsto

all'articolo 2, comma 5, sono modificabili con decreto”  del”  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute,”  di

concerto con”  il”  Ministro”  per”  la”  semplificazione”  e”  la”  pubblica

amministrazione, sentito”  il”  garante”  per”  la”  protezione”  dei”  dati

personali, acquisito il parere”  della”  Conferenza”  permanente”  per”  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento”  e

di Bolzano, nel rispetto dei criteri fissati dal presente”  decreto”  e

della vigente normativa in materia di protezione dei dati”  personali.

Tali modifiche possono essere proposte da ciascun”  ente”  al”  fine”  di

consentire miglioramenti e adeguamenti delle funzionalita' del SINP e

sono”  sottoposte”  alle”  valutazioni”  del”  tavolo” ”  tecnico” ”  di” ”  cui

all'articolo 5.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 4

” 

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Modalita' di trasmissione

” 

”  1.”  I”  dati”  di”  cui”  all'articolo”  3″ ”  devono” ”  essere” ”  trasmessi

esclusivamente”  per”  il”  tramite” ”  dei” ”  servizi” ”  informatici” ”  resi

disponibili dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

”  2. La trasmissione”  telematica”  dei”  dati”  di”  cui”  all'articolo”  3

avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito”  del

SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto

legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita'”  alle”  relative”  regole

tecniche. Per le forze armate e”  le”  forze”  di”  polizia”  e”  il”  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco di cui”  all'articolo”  3,”  comma”  2,”  e

nelle more dell'adeguamento dei sistemi”  e”  della”  realizzazione”  dei

servizi di cui al”  comma”  1,”  la”  trasmissione”  telematica”  dei”  dati

avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo”  sicurezza,

tracciabilita' e responsabilita' del trasferimento.

”  3. L'accesso al SINP avviene”  nel”  rispetto”  delle”  regole”  per”  il

trattamento dei dati e delle misure di”  sicurezza”  e”  responsabilita'

indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la”  rete”  infranet”  sia”  per

l'accesso ai servizi on line che”  per”  il”  richiamo”  dei”  servizi”  in

cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet)”  per”  la

consultazione on line di dati oggetto di diffusione.

”  4. Le strutture dei dati”  e”  le”  modalita'”  di”  interscambio”  degli

stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli”  accordi”  di

servizio di cui all'articolo 17, comma 1,”  lettera”  h),”  del”  decreto

legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle regole tecniche di

cui all'articolo 1, lettera”  e)”  del”  presente”  decreto,”  nonche'”  in

conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1, del

decreto legislativo n. 82 del 2005.

”  5.”  I”  servizi”  di”  cooperazione”  applicativa”  saranno” ”  pubblicati

nell'apposito catalogo dei servizi SICA.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 5

” 

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Tavolo tecnico per lo sviluppo

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  e il coordinamento del SINP

” 

”  1. Per l'attivita' di sviluppo, raccordo e coordinamento”  del”  SINP

viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento

del SINP composto da due rappresentanti del Ministero”  del”  lavoro”  e

delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore”  del

tavolo, da un”  rappresentante”  del”  Ministero”  della”  salute,”  da”  un

rappresentante del Ministero per la”  semplificazione ” e”  la”  pubblica

amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno,”  da

un rappresentante del Ministero della difesa,”  da”  un”  rappresentante

del Ministero dell'economia e delle finanze,”  da”  due”  rappresentanti

dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e”  delle”  province

autonome di Trento”  e”  di”  Bolzano”  designati”  dalla”  Conferenza”  dei

presidenti delle regioni e delle province autonome”  di”  Trento”  e”  di

Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono”  invitati

in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti

dei ministeri competenti.

”  2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizzi e”  delle”  regole

forniti dalla Commissione di coordinamento del”  Sistema”  pubblico”  di

connettivita' e in conformita'”  con”  le”  linee”  guida,”  le”  modalita'

operative, il”  funzionamento”  dei”  servizi”  e”  le”  procedure”  per”  la

cooperazione applicativa emanati dalla Commissione”  di”  coordinamento

per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettivita' di

cui all'articolo 79 del decreto legislativo n.”  82″  del”  2005,”  sulla

base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5″  del”  decreto

legislativo n. 81 del 2008 e a”  supporto”  della”  commissione”  di”  cui

all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo:

” ” ”  a)” ”  verifica” ”  l'adeguatezza” ”  delle” ”  modalita'” ”  tecniche” ”  di

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...