L’infortunio in itinere

Nel pieghevole sono riportate 'pillole' informative su un argomento di grande interesse, l'infortunio in itinere

L'infortunio in itinere INAIL

L'infortunio in itinereNel pieghevole sono riportate 'pillole' informative su un argomento di grande interesse, l'infortunio in itinere.
L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.
L'infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che si è cercato qui di evidenziare per un primo approfondito contatto informativo.
L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, l'evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
La riforma del 2000 (cfr. D.Lgs. 38/2000) ha per la prima volta legislativamente inserito nella tutela assicurativa l'infortunio in itinere.
Il più recente sviluppo giurisprudenziale – ed a questo si è fatto riferimento nella stesura della nuova normativa – ha ulteriormente superato l'antico principio del rischio specifico, riconoscendo l'indennizzabilità  di infortuni avvenuti durante il cammino a piedi, ed in assenza di particolari condizioni di rischio, oppure nel corso del trasporto su mezzo pubblico, giungendosi ad affermare che l'elemento discretivo dell'indennizzabilità  è la finalità  di recarsi al lavoro o di ritornarne.
L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità  di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l'infortunio in itinere è coperto laddove siano verifi cate le finalità  lavorative, la normalità  del tragitto e la compatibilità  degli orari. Se l'infortunio in itinere si verifi ca a bordo del velocipede, l'uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto. L'uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verifi cata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, l'infortunio in itinere può verifi carsi:
• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

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