Accordo modificativo ed integrativo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Cinzia Frascheri – giuslavorista – Resp.le nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro

Accordo modificativo ed integrativo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tratto da Ancora un nuovo accordo modificativo ed integrativo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di Cinzia Frascheri – giuslavorista – Resp.le nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro. La giuslavorista tratta la modalità  nel suo articolo la modalità  e-learning :

Salute e sicurezza del lavoroelearningA richiamare prioritariamente l'attenzione su quanto innovativamente introdotto dall'Accordo del 2016, in tema di elearning, determinato, secondo quanto dichiarato in Premessa, dall'obiettivo di “«superare le incertezze applicative”» (di cui non si conosce, però, l'origine dei dati che hanno portato a tali valutazioni, considerato che alcun monitoraggio sullo stato di applicazione degli Accordi del 2011 e 2012, è stato fino ad oggi svolto), è senz'altro l'affermazione netta sulla validità  dell'uso di tale modalità  formativa. Affermando che e-learning “«è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva”», e se svolta secondo le “«modalità  disciplinate”» dall'Accordo in commento, secondo le nuove disposizioni introdotte (correttive di quelle precedenti indicate con l'Accordo del 2011 in tema di formazione dei lavoratori – dei dirigenti e dei preposti –, nell'allegato I), si viene a creare un precedente, non tanto sul piano del merito tecnico di quanto affermato, ma sul piano più strettamente giuridico. Se ci limitassimo, difatti, all'analisi delle sole conseguenze dirette relative all'affermazione perentoria espressa nel testo dell'Accordo, non altro che un totale favore dovrebbero essere espresso verso tale novità , considerato che verrebbe così ad essere definitivamente chiarito, in quanto escluso, l'utilizzo della modalità  elearning per tutti quei percorsi formativi che ad oggi non la prevedono espressamente; così i corsi per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori in edilizia (CSP/CSE), i corsi per addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, i corsi per RLS/RLST. Ma la questione che invece si apre sul piano giuridico, è di portata ben diversa, in quanto, oltre a condurre a conclusioni di segno opposto a quanto sopra affermato, porta a conseguenze diametralmente ribaltate. Il punto in questione è riferito alla prevista imposizione, introdotta con la frase “«con le modalità  disciplinate dall'Accordo”», dei requisiti specifici dettati per lo svolgimento della formazione e-learning, nei casi di normativa che demandi alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità  dei percorsi formativi, compresa quindi l'e-learning. Considerato che il rapporto tra normativa e contrattazione in questo caso è diretto, e tenuto conto che l'Accordo (Stato-Regioni) è uno strumento giuridico di grado inferiore alle fonti primarie, rappresentate prioritariamente dalle leggi ordinarie, alcuna imposizione può dall'Accordo discendere e condizionare la libertà  delle parti contraenti nel loro agire negoziale. Difatti, se gli estensori dell'Accordo del 2016 avessero fatto riferimento al principio della presunzione semplice, indicando le modalità  previste per e-learning come regole a cui (poter) riferirsi per un corretto svolgimento di tale tipologia formativa, prevedendo in tal modo l'onere, in carico a coloro che intendessero non rispettare tali modalità , di dimostrare la stessa efficacia di quanto realizzato seguendo le indicazioni dell'Accordo, il principio introdotto sarebbe risultato pienamente corretto, cosa che invece, nella formulazione attuale che prevede una mera imposizione, non lo è. Sta di fatto, comunque, che l'estensione prevista per l'utilizzo della modalità  elearning per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento delle figure della prevenzione, sia della gerarchia aziendale (lavoratori, preposti e dirigenti), che le figure professionali (RSPP/ASPP) è ampiamente prevista e caldeggiata; di sicuro, in quanto, modalità  che abbatte i costi della formazione, anche sul piano dei tempi di organizzazione dei corsi e dei trasferimento dei discenti, ma non meno per quanto concerne la gestione dei grandi numeri. Ragioni che sicuramente hanno portato, meglio dire “condizionato” gli estensori del testo in commento a consentire l'utilizzo della modalità  e-learning per l'intero percorso formativo dei lavoratori (non più solo parte generale), pur circoscritta ai soli lavoratori non impiegati in mansioni che comportano presenza nei reparti produttivi e, comunque, per tutto il percorso formativo delle altre figure della gerarchia aziendale. A tal riguardo, però, va ricordato che, alle ragioni di economicità , si contrappongono necessariamente, ancora in maniera non invariata, ampie riserve sull'efficacia del messaggio formativo erogato mediante tale modalità  (specie per le figure della prevenzione aziendale di più diretta esposizione a rischio, non solo tecnico, ma anche psico-fisico, pur se classificato “«basso”»16). Valorizzando, difatti, l'oggettivo progresso riscontrato in merito alla qualità  della formazione erogata, attraverso la modalità  e-learning, grazie allo sviluppo dei mezzi informatici e grafici oggi a disposizione, compresa una consolidata esperienza nel settore, da parte dei progettisti di tale modalità  formativa e dei tutor, ancora mal si concilia la flessibilità  richiesta (requisito non ottenibile da una piattaforma informatica, rigida per sua stessa natura), ad un percorso formativo che deve, in particolare per la parte specifica, essere progettato in “«rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”», come correttamente dettato dall'Accordo; non dimenticando, che nell'ambito dei settori ad oggi classificati a “«rischio basso”»17 non troviamo solo gli uffici (come troppo spesso considerati gli unici settori ad appartenere a tale categoria), ma anche, tra gli altri, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, i ristoranti, le attività  artigianali come le carrozzerie. Modificato, anche, lo svolgimento della verifica dell'apprendimento finale, passata dall'essere prevista esclusivamente in presenza, all'essere consentita anche in modalità  e-learning, come tutto il percorso formativo, la contraddizione con la descrizione (forse fin troppo precisa) di quante domande disporre nel test e di come declinare le possibili risposte, si fa palese, senza trascurare il dumping che viene svolto tra chi deve sostenere la verifica in presenza (che ricorda le modalità  pur sempre di un esame) e chi la può svolgere in remoto, con tutti gli aiuti e supporti di cui intende avvalersi. Un complessivo ed ampio cambiamento, quindi, che, oltre a giungere a circa solo quattro anni da quando disposto e regolato (prima con gli Accordi del 2011 e poi con le Linee applicative del 2012), non va di sicuro verso un rafforzamento concreto delle conoscenze e competenze di chi opera nelle realtà  lavorative. Perché, se è pur vero che come può non essere efficace la formazione in modalità  e-learning, non meno lo può anche essere la formazione in presenza, quando svolta da docenti privi di capacità  didattiche e conoscenze adeguate, ma il valore aggiunto, comunque, che la dinamica d'aula determina, compreso quanto può essere trasferito da parte degli stessi discenti (spesso portatori di ampia esperienza sul campo), mediante lavori di gruppo in aula, problem solving, confronti e discussioni, è ineguagliabile.

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