Direttiva per la presentazione di progetti formativi Regione Veneto

Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Direttiva per la presentazione di progetti formativi Regione Veneto

sicurezza_lavoro venetoDeliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 luglio 2016
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. (Artt. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81).
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per i corsi in materia di sicurezza sul lavoro rivolti agli Addetti, ai Responsabili e al Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
sicurezza_lavoro regione venetoL'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce le capacità  ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni (RSPP e ASPP) che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative attività  lavorative, rinviando la definizione dei contenuti dei percorsi formativi all'Accordo firmato in sede di Conferenza permanente con per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006.
L'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, attuativo del D.Lgs 195/2003, integrativo del D.Lgs 626/1994, definiva i contenuti dei percorsi formativi obbligatori per lo svolgimento delle funzioni di ASPP/RSPP. Al punto 2.7 “Sperimentazione” era previsto l'avvio di una sperimentazione per testare il nuovo impianto formativo riservando la possibilità , se necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni.
A seguito di numerose richieste di chiarimenti in data 5 ottobre 2006 veniva siglato un successivo Accordo relativo alle linee guida interpretative dell'Accordo del 26/01/2006.
A distanza di anni si è ravvisata la necessità  di procedere ad una revisione di tali Accordi in quanto non più coerenti con il quadro normativo delineato dal D.Lgs 81/2008, dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 34 e 37 del D.Lgs 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 73 del D.Lgs 81/2008) e dal D.M. 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro.
In data 07/07/2016, pertanto, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Ai punti 12.8 e 12.9 sono previste alcune modifiche all'Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223/CSR che regolamenta la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 81/2008.
Visto il nuovo Accordo del 07/07/2016 e le modifiche apportate all'Accordo 223/CSR/2011 si è ritenuto di sottoporre all'approvazione della Giunta il presente provvedimento di sostituzione della DGR n. 399 del 16/03/2012 che ha definito le modalità  attuative di autorizzazione e gestione dei percorsi formativi. La vigenza della DGR 399/2012 era stata prorogata in attesa dell'approvazione delle nuove linee guida nazionali.
Il presente provvedimento apporta un sistema innovativo nella presentazione dei progetti. Gli interventi del progetto approvati costituiscono la base per tutte le edizioni successive che si intendono realizzare, senza necessità  di ulteriori presentazioni. Successivamente all'avvio della prima potrà  essere attivato un numero di edizioni, non stabilito, attraverso una semplice comunicazione agli uffici regionali.
Le attività  formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale tuttavia, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, pienamente soggette al controllo regionale.
L'approvazione degli esiti istruttori sarà  formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale, l'Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.
Con provvedimento n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività  formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990.”, la Giunta regionale ha disciplinato la gestione delle attività  formative a riconoscimento; tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.

sicurezza_lavoroDeliberazione della Giunta Regionale

sicurezza_lavoroAllegato A e B

File in formato ZIP

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...