D.M. 29 aprile 2016 AMIANTO

D.M. 29 aprile 2016 AMIANTO
Sul tema “amianto” stabiliti i fondi per le vittime di asbestosi con il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2016, n. 134. In particolare, il provvedimento stabilisce:

– soggetti destinatari;
– entità  e modalità  di richiesta dei benefici;
– attività  di”  monitoraggio”  delle”  domande”  di”  accesso ai benefici da parte di Inps;
– decorrenza dei benefici.

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016″  Benefici previdenziali riconosciuti a ex”  lavoratori”  occupati”  nelle imprese che hanno svolto”  attivita'”  di”  scoibentazione”  e”  bonifica,”  affetti da”  patologia”  asbesto-correlata,”  derivante”  da”  esposizione all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). (16A04338)”  in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2016, n. 134

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI” ”  di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che prevede la facolta' di fruire di una maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico previsto dalla normativa vigente in favore di quei lavoratori i quali, in presenza di trenta anni di anzianita' anagrafica e contributiva maturata presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, siano occupati presso imprese che, seppure in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, utilizzano ovvero estraggono amianto; Visto l'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che, ai fini della concessione del previsto trattamento pensionistico, dispone l'attribuzione di benefici contributivi in favore di quei lavoratori la cui esposizione all'amianto sia stata documentata dall'INAIL; Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce, tra l'altro, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico; Visto l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 274, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in deroga a quanto disposto dall'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori delle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, e che risultano ammalati con patologia asbesto‑correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato ad accompagnare alla quiescenza, entro l'anno 2018, i lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione; Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, e' necessario provvedere a stabilire i criteri e le modalita' di ripartizione del suddetto fondo tra i lavoratori di cui al medesimo comma;

Decreta: Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi all'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri e le modalita' di accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, che non maturino i requisiti pensionistici previsti dal predetto comma 117 ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro l'anno 2018.

Art. 2
Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari del presente decreto sono, tra i lavoratori individuati dall'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quelli che: a) non svolgono alcuna attivita' lavorativa alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4; b) perfezionano i requisiti pensionistici utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione.

Art. 3
Benefici

” 1. I soggetti di cui all'art. 2 possono conseguire il diritto alla decorrenza, negli anni 2016, 2017 e 2018, della pensione di anzianita' di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successve modificazioni e integrazioni, con il riconoscimento della contribuzione figurativa accreditata, nei predetti anni, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, commi da primo a terzo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, fino al perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione. 2. I medesimi soggetti possono altresi' beneficiare, nei limiti di spesa annuale previsti dall'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianita' di cui al comma 1 del presente articolo, di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale. 3. I benefici di cui al presente articolo sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa. In caso di ripresa di attivita' lavorativa gli interessati devono darne tempestiva comunicazione all'INPS.

Art. 4
Domanda di accesso ai benefici
1. La domanda di accesso ai benefici di cui all'art. 3 deve essere presentata all'INPS entro e non oltre il 30 giugno 2016.

Art. 5
Monitoraggio

1. L'Inps procede al monitoraggio delle domande di accesso ai benefici di cui all'art. 3 in base alla decorrenza della pensione di anzianita', tenendo conto anche della contribuzione figurativa di cui all'art. 3, comma 1, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie fissate dall'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, commi 1 e 2. 2. Qualora l'onere finanziario accertato anche in via prospettica attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 3. In caso di differimento del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria, e' riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa di cui all'art. 3, comma 1, utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l'anno successivo. 4. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, pur tenendo conto del procedimento di cui ai commi 2 e 3, e degli oneri corrispondenti al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualita', il limite delle risorse di cui al comma 1, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande. 5. L'onere finanziario, connesso all'erogazione del sussidio ed alla contribuzione figurativa di cui all'art. 3, e' comunicato annualmente dall'Inps al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle relative risorse.
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Art. 6
Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio
1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 5, comunica all'interessato: a) l'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio, qualora sia accertato il possesso dei requisiti utili a maturare il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 2018 e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione del periodo di erogazione del sussidio e della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico differita in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; c) il rigetto della domanda di accesso ai benefici qualora non sia accertato il possesso dei requisiti ovvero in seguito all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 7
Decorrenza dei benefici

1. Il sussidio di cui all'art. 3, comma 2, puo' essere riconosciuto a decorrere dal 1″° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018. 2. I trattamenti pensionistici di anzianita' di cui all'art. 3, comma 1, non possono avere decorrenza anteriore al 1″° febbraio 2016 e successiva al 31 dicembre 2018.

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Art. 8
Disposizioni finali

1. L'INPS provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso ai benefici di cui all'art. 3, nell'ambito di quanto ivi previsto. 2. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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