La sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti

Pubblicazione realizzata da INAIL Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione CONTARP 2015

La sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti

sicurezza_lavoroQuesto opuscolo, di carattere divulgativo e generale, è frutto di uno studio di settore condotto dalla Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) dell'INAIL, compreso in un'attività  più ampia che la stessa Consulenza svolge sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro nel campo della gestione dei rifiuti. Lo studio ha permesso di individuare i molteplici rischi connessi al complesso ciclo produttivo delle attività  di demolizione dei Veicoli Fuori Uso (VFU). L'attenzione, in questa pubblicazione, si è focalizzata sul rischio incendio ed esplosioni, a seguito della recente emanazione della Regola Tecnica specifica per questa tipologia di impianti (d.m. 1 luglio 2014), classificati a rischio medio ed elevato dal d.m. 151/2011. In particolare, l'opuscolo è incentrato sugli impianti esistenti, oggetto di una parte della disciplina tecnica i cui gestori, per la maggior parte di PMI, devono fronteggiare molteplici difficoltà  per assolvere agli obblighi di legge. Il prodotto editoriale è a disposizione di quanti sono coinvolti in tali attività , in particolare ai Datori di Lavoro che si trovano a dover conoscere e applicare la recente Regola Tecnica. Scopo dell'opuscolo e valore aggiunto del prodotto è, infatti, fornire strumenti cognitivi e operativi che favoriscano l'applicazione della legge e l'adozione delle migliori soluzioni di prevenzione e protezione antincendio ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Le attività  di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi che occupano una superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette alle visite e ai controlli secondo il Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi (d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151). Se le aree hanno un'estensione maggiore di 3000 m2 e fino a 5.000 m2, l'attività  rientra nella Categoria B; se superiore a 5.000 m2, l'attività  rientra nella Categoria C.
Gli enti ed i privati responsabili delle attività  delle categorie B e C sono tenuti a richiedere al Comando dei VVF l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifica che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa e, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, si pronuncia sulla conformità  degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Infine, entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività , effettua controlli, attraverso visite tecniche, a campione per le categorie A, B e su tutte le attività  in categoria C. In caso di accertate carenze nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e dei requisiti di sicurezza antincendio, è adottato il divieto di prosecuzione dell'attività , a meno che non sia possibile provvedere entro un termine di 45 giorni.

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