Infortuni in itinere deviazione per ragioni personali

Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali

Circolare n. 62 Roma, 18 dicembre 2014 INAIL

Infortuni in itinere deviazione per ragioni personali

Infortuni in itinere deviazione per ragioni personaliCome noto, l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l'esclusione della tutela dell'infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l'entrata in vigore della norma che disciplina l'infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità  in fase di applicazione.

In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità  degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.

Per quanto riguarda l'interpretazione fornita in merito dall'Istituto, le linee guida,dopo aver affermato che quello delle deviazioni è un tema molto complesso che in alcuni Paesi europei è “[…] oggetto di una minuziosa regolamentazione, con soluzioni normative più o meno ampie ma tutte, comunque, attente alla rilevanza sociale delle motivazioni che hanno portato alla deviazione”, escludono che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa.

Tuttavia, come precisato nella nota di istruzioni del 15 marzo 2000, “la decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati dell'evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che – a causa della loro varietà  e molteplicità  – la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità  di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare al “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questa materia”.

Nella stessa nota si affermava, peraltro, che “Tali insegnamenti, come noto, sono stati riassunti ed illustrati nelle lettere del 4 maggio 1998 e dell'8 luglio 1999, ai cui contenuti, perciò, si fa pieno rinvio, con riserva di emanare specifiche direttive su particolari aspetti che, sulla base della concreta esperienza applicativa, dovessero rilevarsi ancora controversi“.

Tutto ciò considerato, acquisito il parere dell'Avvocatura generale, si ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni di cui all'oggetto, per i motivi che di seguito si espongono.

Infortuni in itinere deviazione per ragioni personaliCircolare n. 62 Roma, 18 dicembre 2014

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