Cassazione Civile, 09 aprile 2014, n. 8372 – Infortunio sul lavoro e responsabilità  del direttori dei lavori

Cassazione Civile, 09 aprile 2014, n. 8372 – Infortunio sul lavoro e responsabilità  del direttori dei lavori


la responsabilità  solidale del direttore lavori e datore di lavoroLa Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 6/12/11 confermava le statuizioni rese dal Tribunale di Taranto con la pronuncia n.927/08, con la quale erano state accolte le domande proposte da S.T. a titolo di risarcimento del danno in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 3/6/92, nei confronti di M.N., proprio datore di lavoro; di L.N. titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori; di P.V., direttore dei lavori nonché di M.C. titolare di altra impresa parimenti operante nel cantiere, condannati tutti al pagamento in solido fra loro, della somma di euro 750.000,00 oltre accessori di legge.

Dopo aver dato atto che per le lesioni riportate dal lavoratore era stato instaurato procedimento penale nei confronti di P.V., M.N., L.N. e M.C. e che con sentenza n.151/01 della Corte di legittimità  era stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e rigettato agli effetti civili il ricorso proposto dal P.V., la Corte di merito perveniva alla reiezione delle doglianze formulate da questàultimo e dal L.N. in sede di gravame.

In particolare, respingeva la eccezione di estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art.75 c.p.p. per avere il S.T. trasferito la propria azione risarcitoria nel procedimento civile, sul rilievo che non era stata formulata alcuna eccezione di estinzione del giudizio in conformità  alle previsioni di cui all'art. 307 c.p.c.

La Corte territoriale rigettava altresì le doglianze tutte articolate con riferimento alla graduazione delle responsabilità  delle rispettive parti adottate dal giudice di prima istanza, ritenendole coerenti con gli apprezzamenti dei fatti e delle condotte risultanti dagli atti penali, così come quelle relative alla effettiva definizione della responsabilità  dell'ing. P.V. che veniva confermata dalla adita Corte, in virtù dell'indiscusso ruolo di direttore tecnico del cantiere dal medesimo rivestito.

I giudici di merito, infine, accoglievano il gravame proposto da S.T. inteso a conseguire il rimborso delle spese mediche sostenute a causa dell'infortunio, condannando P.V., M.N., L.N. e M.C. in solido fra loro al pagamento in favore del ricorrente, degli importi a tale titolo richiesti, in tali sensi parzialmente riformando la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia della Corte territoriale V.P. ha spiegato ricorso in Cassazione affidato ad otto motivi.

Cassazione Civile, 09 aprile 2014, n. 8372 - Infortunio sul lavoro e responsabilità  del direttori dei lavoriCassazione Civile, 09 aprile 2014, n. 8372” 

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