organismi paritetici, formazione , datori di lavoro

Interpelli 2014 Sicurezza lavoro

Interpello 1/2014: organismi paritetici, formazione , datori di lavoro

Il Consiglio”  Nazionale”  degli”  Ingegneri”  ha”  avanzato”  istanza”  di”  interpello”  per”  conoscere”  il parere di questa Commissione in merito a quattro quesiti:

1. in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che ne11o svolgimento dell'attività  ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature”  videoterminali;
2.” ”  quali sono i criteri di identificazione”  del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
3.” ”  quali sono i criteri di identificazione”  e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
4.” ”  limiti dell'obbligo di informazione”  e formazione”  ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza.

Tutto ciò premesso la Commissione”  fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito preliminarmente”  si rileva che l 'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato ''l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si”  faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,”  fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente” ”  ai”  periodi”  in”  cui”  l'allievo sia”  effettivamente” ”  applicato” ”  alla”  strumentazioni” ”  o”  ai laboratori in questione …” .
In particolare”  occorre”  evidenziare”  che, in attesa dell'emanazione del”  decreto”  di cui all'art. 3, comma”  2,”  del”  D.Lgs.”  n. 8112008, l'equiparazione dell'alunno al”  lavoratore” ”  deve”  intendersi”  nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, “«Regolamento recante norme per l'individuazione delle”  particolari”  esigenze”  degli”  istituti”  di”  istruzione”  ed”  educazione”  di ogni ordine e grado”» che all'art. l, comma 2, espressamente”  prevede “sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo”  2, comma”  l , lettera a), del decreto legislativo”  n. 626. gli allievi delle istituzioni scolastiche” ”  ed”  educative” ”  nelle”  quali”  i programmi” ”  e”  le”  attivita'” ”  di”  insegnamento” ”  prevedano espressamente”  la frequenza e l'uso di laboratori appositamente”  attrezzati,”  con possibile esposizione ad agenti chimici,”  fisici e biologici,”  l'uso di macchine,”  apparecchi”  e strumenti”  di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente”  applicati”  alle strumentazioni”  o ai laboratori in questione. I predetti allievi”  non”  sono”  comunque” ”  computati,” ”  ai”  sensi”  del”  decreto”  legislativo” ”  n.” ”  626,”  ai”  fini”  della determinazione”  del numero dei lavoratori”  dal quale il medesimo”  decreto fa discendere”  particolari obblighi.”  In tali”  ipotesi”  le attivita'”  svolte”  nei laboratori”  o comunque”  nelle”  strutture”  di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.
Premesso quanto”  sopra,”  fermo”  restando”  che”  tutti gli strumenti”  devono”  essere”  usati secondo”  i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari”  e i partecipanti”  ai corsi di formazione professionale”  unicamente nei casi e per il tempo”  in cui “si faccia uso di laboratori,”  attrezzature di lavoro” ”  in”  genere,” ”  agenti” ”  chimici,” ”  fisici”  e”  biologici,” ”  ivi”  comprese” ”  le”  attrezzature” ”  munite”  di videoterminali'', da un lato esclude”  l'applicazione delle”  norme specifiche”  di salute e sicurezza”  sul lavoro in tutti i periodi”  ed in tutti”  i casi in cui gli allievi”  siano applicati”  in attività  scolastiche”  ed educative” ”  nelle”  quali” ”  i”  programmi” ”  di”  insegnamento” ”  e”  formazione” ”  non” ”  prevedano” ”  l 'uso” ”  di attrezzature”  di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici,”  fisici e biologici”  con la frequentazione”  di laboratori appositamente attrezzati, dall'altro esclude qualsiasi deroga nell'applicazione delle norme prevenzionali,”  comprese”  – a titolo di esemplificazione – quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano”  la parificazione”  allo stato di “lavoratore”.

Per quanto concerne”  il secondo quesito, il datore di lavoro è quello identificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre”  1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle “Istituzioni scolastiche ed educative non statali”, specifica “Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo”  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.” Tale”  individuazione”  deve”  comunque”  rispettare”  quanto”  previsto”  dall'art. 2,”  comma”  l”  lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sagge/lo che, secondo il tipo e l 'assetto”  dell 'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività , ha la responsabilità  dell 'organizzazione stessa o dell 'unità  produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

In riferimento”  al terzo quesito”  la Commissione”  evidenzia”  che l'Accordo Stato-Regioni”  del 25/07/2012”  ha ampiamente trattato la questione”  relativa agli Organismi”  Paritetici”  dando indicazioni relative a quanto”  previsto dall'art. 37, comma”  12, del D.Lgs. n. 81/2008″  in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi”  paritetici “ove presenti nel settore e nel territorio”  in cui si svolge l 'attività ”  del”  datore di lavoro”. In”  particolare” ”  l'Accordo sopracitato, relativamente”  alla collaborazione”  di cui all'art. 37 espressamente”  prevede”[…] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi pari/etici che abbiano i requisiti” ”  di” ”  legge” ”  e” ”  che,” ”  quindi,”  siano” ”  costituiti” ”  nell'ambito” ”  di” ”  organizzazioni” ”  sindacali comparativamente”  più”  rappresentative”  sul”  piano”  nazionale”  (in”  questo”  senso”  la”  definizione di “organismo”  paritetico””  dettata dall' articolo 2, comma”  I. lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività  di “supporto””  alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività ”  del datore di lavoro (in questo”  senso l 'articolo”  37,”  comma”  12, citato).”  Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio””  di riferimento possa essere individuato”  nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi pari/etici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità  non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà  a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro […)potrà  comunque rivolgersi ad un livello”  superiore a quello regionale.””  Per”  quanto”  riguarda”  la”  parte”  del”  quesito”  relativa”  alla necessità  di dimostrazione,”  da parte del datore”  di lavoro/organizzatore del corso,”  dell'inesistenza, nel territorio,”  di organismi”  paritetici”  per il settore di riferimento,”  è parere della Commissione”  che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività .
” 
In ordine all'ultimo quesito. il punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti”  formativi”  alla costituzione”  di”  un nuovo”  rapporto”  di lavoro.”  In”  particolare “qualora”  il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione”  con un'azienda dello stesso settore”  produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente,”  costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione”  Specifica di settore”. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare”  l'adempimento di quanto previsto dall'art. 37 del”  D.Lgs.”  n.”  81/2008” ”  chiedendo” ”  al”  lavoratore” ”  l'esibizione dell'attestato”  di”  frequenza”  di”  cui all'Accordo”  Stato-Regioni”  del” ”  21/12/2011.”  Viceversa,” ”  qualora” ”  il lavoratore”  sia” ”  privo”  della formazione”  prevista dall'Accordo Stato-Regioni”  del 2l/l2/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad”  avviare”  il”  lavoratore”  ai”  corsi”  di”  formazione” ”  anteriormente”  “o,” ”  se”  ciò”  non”  risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di”  formazione”  prima della adibizione del dirigente,”  del”  preposto o del”  lavoratore alle”  proprie attività . il relativo percorso formativo deve essere completato entro e”  non”  oltre 60 giorni dalla assunzione“.

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