formazione dei lavoratori

formazione lavoratori

La formazione dei lavoratori

sulla sicurezza” è uno degli obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l'art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede, per la valutazione dei rischi, tre obblighi: formativo, informativo e di addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. E' necessario la frequentazione di corsi di formazione.

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 considera “lavoratori” tutti coloro che prestano il loro lavoro all'interno della sede ove esso è esercitato a prescindere dal tipo di rapporto, dipendente e non dipendente.

Come noto, gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in tema di formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs n. 81/2008) e dei datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs n. 81/2008), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, disciplinano durata, contenuti minimi, modalità  di svolgimento e di frequenza delle attività  formative, con i relativi termini di vigenza e di validità  della formazione pregressa.

Il ” Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede all'art. 2 le varie definizioni. Le lettere aa), bb) e cc) dell'art. 2 definiscono:

la formazione dei lavoratori: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” ;

L'informazione dei lavoratori: “complesso delle attività  dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;

L'addestramento: complesso delle attività  dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.” 

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell' introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori ” può essere svolto anche in modalità  e-learning purché siano rispettate le condizioni previste nell'allegato I per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il programma e i materiali didattici,”  la presenza di un tutor, il sistema di valutazione e di tracciamento.

Cosa importante da chiarire è quando precisato nelle linee guida di Luglio 2012:

VERIFICHE IN PRESENZA


Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità  telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

Bisogna chiarire un ulteriore ” punto essenziale, ” che la suddetta formazione può essere organizzata dal datore di lavoro direttamente con docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L' unica cosa da fare è la comunicazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici presenti sul territorio .

Quindi , la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà  di svolgere una attività  formativa .Il datore di lavoro puo' avvalersi per formare i lavoratori di una società  di formazione o di un professionista.

Linee guida accordo stato regioni Luglio 2012 :

Quanto alle modalità  di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell'accordo ex articolo 37, puntualizza che: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività  di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore”  di”  lavoro”  procede”  autonomamente”  alla”  pianificazione”  e”  realizzazione”  delle attività  di formazione” .

Riepilogo :


SOGGETTI FORMATORI

Previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici

La comunicazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici non comporta nessun obbligo formativo

DOCENTI

Docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fare riferimento al Decreto interministeriale 6 Marzo 2013

VERIFICA FINALE

In presenza o mediante videoconferenza

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ORGANIZZAZIONE CORSI

– soggetto organizzatore (può essere il datore di lavoro)
– un responsabile del progetto formativo (può essere il docente);
– docenti;
– max. 35 partecipanti;
– registro di presenze;
– max. 10% assenze;
– contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età , di provenienza e lingua, nonché la specifica tipologia contrattuale

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