regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità  complessiva non superiore a 13 m³

Ministero dell'Interno
Decreto 4 marzo 2014
Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità  complessiva non superiore a 13 m”³.
G.U. del 15 marzo 2014, n. 62

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1″° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità  complessiva non superiore a 13 m”³;
Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 che stabilisce che all'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacità  complessiva non superiore a 13 m”³ provvede il Ministro dell'interno con propri decreti;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità  complessiva non superiore a 13 m”³, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi, integrative e correttive del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, aventi capacità  geometrica complessiva non superiore a 13 m”³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità  favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1″° agosto 2011, n. 151.

Art. 2
Disposizioni tecniche

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2014

Il Ministro: Alfano

Allegato
Modifiche all'allegato del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004.

” 
1 Modifiche del Titolo I “«Disposizioni generali”»
Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche:
1.1 Al paragrafo 1 “«Termini, definizioni e tolleranze dimensionali”», nel punto 1, dopo le parole “«(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983)”» sono aggiunte le seguenti “«e successive modificazioni”»; e dopo la definizione di “«serbatoio fisso”» è aggiunta la seguente: “«serbatoio da interro (o serbatoio interrato): serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4.”»
1.2 Il paragrafo 2 “«Riferimenti normativi”» è sostituito dal seguente: “«2. Riferimenti normativi. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacità  fino a 13 m”³:
UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL – Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità  geometrica fino a 13 m”³ -Progettazione e fabbricazione.
UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL -Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati.
UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità  geometrica minore o uguale a 13 m”³.”»
1.3 Al paragrafo 3 “«Capacità  del deposito”», nel punto 1 le parole “«di capacità  singola compresa tra 0,15 e 13 m”³”» sono sostituite dalle seguenti “«di qualsiasi capacità “».

2 Modifiche del Titolo II “«Installazione”»
Al Titolo II sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 Al paragrafo 4 “«Generalità “», nel punto 1. sono soppresse le parole “«sia interrati che fuori terra”».
2.2 Al punto 3 le parole “«1 metro”» sono sostituite dalle seguenti “«0,60 m”».
2.3 Al paragrafo 5 “«Tipologie di installazione”», nel punto 1 sono apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole “«fuori terra o interrati”» sono aggiunte le parole “«o ricoperti”»;
la parola “«entrambi”» è sostituita dalla parola “«tutti”»;
alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo: “«La difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.5″».
2.4 Al titolo del punto 5.2 sono aggiunte in fine le parole “«e ricoperti”».
2.5 Nel punto 5.2.2:
è soppressa la parola “«stagno”»;
la parola “«infiltrazioni”» è sostituita dalle seguenti “«il ristagno”»;
è soppresso il seguente ultimo periodo: “«il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori”».
2.6 Il punto 5.2.3. è sostituito dal seguente: “«Il collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere effettuabile all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.”».
2.7 Dopo il punto 5.2.3. è aggiunto il seguente: 5.2.4 “«I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità  e durabilità .”»

3 Modifiche del Titolo III “«Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza”»
Al Titolo III sono apportate le seguenti modifiche:
3.1 Al paragrafo 7 “«Distanze di sicurezza”» il punto 1, lettera a) è così sostituito: “«a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attività  soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1″° agosto 2011, n. 151:
2,5 m, per depositi di capacità  fino a 0,3 m”³
5 m, per depositi di capacità  maggiore di 0,3 m”³ e fino a 3 m”³;
7,5 m, per depositi di capacità  oltre 3 m”³ e fino a 5 m”³;
15 m, per depositi oltre 5 m”³ e fino a 13 m”³.”»
3.2 Il punto 1 lettera b) è così sostituito: “«b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività , a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attività  soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1″°agosto 2011 , n. 151:
5 m, per depositi di capacità  fino a 0,3 m”³;
10 m, per depositi di capacità  maggiore di 0,3 m”³ e fino a 3 m”³;
15 m, per depositi di capacità  oltre 3 m”³ e fino a 5 m”³;
22 m, per depositi oltre 5 m”³ e fino a 13 m”³.”»
3.3 Al punto 2 le parole “«comma 1, lettere a), b), c) e d)”» sono sostituite dalle seguenti: “«comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)”».
3.4 Al punto 2 primo capoverso le parole “«distanze di cui alle lettere a) e c)”» sono sostituite dalle seguenti “«distanze di cui alle lettere a), c) ed e)”».
3.5 Al punto 2 secondo capoverso le parole “«per capacità  fino a 3 m”³ e fino a 5 m”³”» sono sostituite dalle seguenti: “«per depositi di capacità  fino a 5 m”³”».
3.6 Al paragrafo 8 “«Distanze di protezione”» nel punto 1 il primo capoverso “«per depositi di capacità  fino a 5 m”³: 3 m”» è sostituito dai seguenti:
per depositi di capacità  fino a 0,3 m”³: 1,5 m;
per depositi di capacità  maggiore di 0,3 m”³ e fino a 5 m”³: 3 m.
3.7 Al paragrafo 9 “«Recinzione”» dopo il punto 1 è aggiunto il seguente: “«1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito è collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi alternativi alla recinzione sono consentiti, purché' assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione è ritenuta equivalente se costituita da una struttura che abbia i seguenti requisiti:
sia non combustibile
racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito
sia ventilata e chiudibile con lucchetto.”»
3.8 Al paragrafo 9 “«Recinzione”» dopo il punto 4 è aggiunto il seguente “«4 bis. Il serbatoio ricoperto può essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.”».
3.9 Al paragrafo 10 “«Altre misure di sicurezza”», nel punto 2:
sono soppresse le parole “«fatto salvo il caso in cui le modalità  di interro del serbatoio prevedano un'idonea protezione in tal senso”» e al termine del periodo aggiungere il segno di interpunzione;
è inserito, alla fine del periodo, il seguente: “«Tale distanza può essere ridotta fino ad 1 m a condizione che sia interposta una protezione in grado di resistere all'azione di penetrazione degli apparati radicali. Ai sensi dell'art. 892 del codice civile, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami”».
3.10 Al punto 4 è soppresso il seguente periodo: “«La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996).”»
3.11 Dopo il punto 5 è aggiunto, in fine, il seguente: “«5 bis. La segnaletica di cui al punto 5 deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e deve essere applicata come segue:
sulla recinzione del deposito, oppure
sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure
su supporto autonomo.
La segnaletica di cui sopra può essere applicata in forma rigida, autoadesiva o verniciata.”»

4 Modifiche del Titolo V “«Mezzi ed impianti di estinzione incendi”»
Al Titolo V è apportata la seguente modifica:
4.1 Al paragrafo 15 “«Estintori”» il punto 1 è sostituito dal seguente: “«In prossimità  del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m”³ e fino a 5 m”³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità  estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m”³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità  estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m”³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità  estinguente non inferiore a 13A 89B-C.”».

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